Gli iscritti a un fondo pensione/pip hanno l’onere di dichiarare entro il prossimo 31 dicembre alla propria forma previdenziale complementare l’importo dei contributi versati in eccedenza nel 2018 rispetto al limite annuo di deducibilità pari a 5.164,57 euro. In questo modo per la quota corrispondente, la prestazione previdenziale sarà esente. Va ricordato come la normativa non prevede una modalità specifica di comunicazione, ma in alcuni casi le forme previdenziali, in ottica di assistenza, allegano un facsimile alle comunicazioni periodiche che vengono inviate a chi ha aderito ai fondi entro il 31 marzo di ogni anno. È utile procedere allora a un veloce riepilogo della disciplina fiscale della previdenza complementare. In fase di contribuzione si prevede la deducibilità dal reddito di un importo non superiore a 5.164,57 euro. Se si versa di più è possibile recuperare il beneficio fiscale a scadenza a condizione che, per l’appunto, sia dichiarata al proprio fondo pensione entro il 31 dicembre dell’anno successivo la quota in eccedenza. Sono deducibili poi, sempre entro il limite annuo di 5.164,57 euro, i contributi versati nell’interesse delle persone fiscalmente a carico. Va ricordato che sono considerati fiscalmente a carico quei familiari il cui reddito annuale non ha superato i 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Dal 2019 solo per i figli minori di 24 anni il limite è aumentato a 4 mila euro. Riferimento particolare va operato poi ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del decreto n. 252/2005 (1° gennaio 2007), coloro cioè che non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria. Tali soggetti, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, possono, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione, di dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi versati nei primi cinque anni di partecipazione e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro. Pertanto, l’importo massimo annuale deducibile è di 7.746,86 euro. Va ancora evidenziato il regime fiscale dei contributi in caso di destinazione a fondo pensione del premio di risultato da parte dei lavoratori dipendenti. La premialità non è assoggettata a tassazione anche se detto contributo supera il limite di deducibilità dal reddito di 5.164,57 euro. In fase di accumulo si prevede la tassazione dei rendimenti con aliquota del 20% (12,5% per la quota relativa ai titoli di Stato). Andando alla fase della prestazione si applica una tassazione sostitutiva con aliquota del 15% riducibile fino al 9% in base al periodo di partecipazione. (riproduzione riservata)

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