di Francesca De Nardi

Non si può negare l’accesso alle perizie mediche e ai verbali dei comitati valutazione sinistri istituiti all’interno delle strutture ospedaliere. Così il Tar Lombardia (sez. III) con decisione 2396 del 12/11/2019. La controversia ha per oggetto una istanza di accesso agli atti presentata all’Ospedale Maggiore di Lodi per dei documenti relativi al decesso di una paziente. Più precisamente la figlia della signora deceduta aveva chiesto l’accesso alle perizie medico legali eventualmente espletate in relazione al decesso della madre ed ai verbali di valutazione del Comitato valutazione sinistri (Cvs). La struttura ospedaliera aveva negato l’accesso. Il Tar ritiene, invece, che non vi sia ragione per negarlo. Per i giudici pere la documentazione di carattere medico, trova applicazione il principio della trasparenza ex art. 4, legge 24/2017 il quale, al comma 1, stabilisce che «le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private sono soggette all’obbligo di trasparenza, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali» e, al comma 2, prevede esplicitamente che «la direzione sanitaria della struttura pubblica o privata, entro sette giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati aventi diritto, in conformità alla disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi e a quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali fornisce la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente». Quindi, in assenza di specifiche previsioni che impongono il segreto non si può negare l’accesso alle perizie mediche ed ai verbali dei comitati valutazione sinistri istituiti all’interno delle strutture ospedaliere. Questi documenti vengono formati per istruire le procedure iniziate a seguito delle richieste di risarcimento danni avanzate da terzi e hanno natura affine alla documentazione medica. Il loro scopo non è quello di definire la strategia difensiva dell’amministrazione (compito riservato ai pareri legali redatti anche sulla scorta delle risultanze di perizie e verbali del Cvs), ma esclusivamente quello di accertare se, nello specifico caso concreto, all’interno della struttura siano state correttamente applicate le regole della scienza medica.
@Riproduzione riservata
Fonte:
logoitalia oggi7