di Carlo Giuro

Come sottolinea la Covip nella propria Relazione annuale i giovani rimangono ai margini del sistema di previdenza complementare, anche per effetto delle difficoltà ad entrare nel mercato del lavoro con continuità di rapporto e adeguatezza di retribuzione. Il tasso di partecipazione alla previdenza complementare al di sotto dei 34 anni, pari al 19%, è di oltre un terzo inferiore rispetto alle fasce di età più mature e la contribuzione è meno della metà. Si segnala inoltre che oggi è in vigore il sistema contributivo di calcolo della pensione, quindi chi meno versa meno avrà. In questa prospettiva il suggerimento dell’Autorità di Vigilanza è quello di strutturare misura ed efficacia degli incentivi fiscali, tenendo anche conto dell’evoluzione del mercato del lavoro. Potrebbe essere utile valutare l’opportunità di introdurre schemi di incentivazione dei contributi che prevedano la possibilità di riportare ad anni di imposta successivi i benefici che non si sono utilizzati in una fase di incapienza fiscale al fine di aumentare il grado di inclusione previdenziale per le fasce più deboli della popolazione a maggior rischio povertà nella fase terminale della vita lavorativa. In attesa di eventuali modifiche normative un primo passo, utilizzando le regole vigenti, può essere stimolato dalla rete di protezione famigliare. Il riferimento particolare è al possibile ruolo previdenziale dei genitori che può trovare espressione concreta con un regalo utile.

Considerando che l’impianto normativo prevede la possibilità di dedurre anche i contributi a fondo pensione versati per i famigliari a carico entro il limite annuo dei 5.164,57 euro può valutarsi l’opportunità di attivare un piano previdenziale ad un figlio (se il genitore sia un lavoratore dipendente va verificato se il proprio fondo settoriale o aziendale preveda la possibilità che aderiscano anche i famigliari a carico). In questo modo gli si delinea un percorso previdenziale che lo accompagnerà fino al pensionamento, godendo delle agevolazioni fiscali. Va ricordato che se il figlio è minore firmerà il genitore con la clausola “per potestà” senza bisogno dell’autorizzazione del giudice tutelare essendo considerato atto di ordinaria amministrazione. Quando l’iscritto diventerà autosufficiente dal punto di vista economico potrà assumere o lo stesso piano previdenziale avviato dal genitore o trasferirlo al fondo pensione contrattuale che discende dalla propria attività lavorativa al fine di beneficiare del contributo del datore di lavoro. Tra i diversi vantaggi che vengono arrecati al figlio vi sono la anzianità di iscrizione che potrà risultargli utile per esempio per accedere alle anticipazioni nel momento in cui dovesse per esempio acquistare la prima casa e per avere una tassazione ridotta al momento della percezione della prestazione previdenziale integrativa (il 15% si riduce dello 0,30 per ogni anno di durata superiore al quindicesimo fino ad un minimo del 9). Non va sottovalutato poi il messaggio anche educativo. Essere titolare di un fondo pensione può essere infatti lo stimolo per padroneggiare, con quello che gli anglosassoni definiscono come “learning by doing, la funzione e i meccanismi di funzionamento della previdenza complementare.