Ai sensi dell’art. 107 codice della strada il conducente del veicolo retrostante deve essere in grado di garantire l’arresto tempestivo del mezzo ed evitare collisioni con quello precedente.

L’eventuale tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione di inosservanza della distanza di sicurezza, non potendo dunque applicarsi la presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054 comma 2, c.c.

Resta in ogni caso ferma la possibilità di superare anche detta presunzione con la prova liberatoria e la dimostrazione che il mancato tempestivo arresto del veicolo e la collisione sono derivati da cause non imputabili.

Nel caso oggetto di decisione, la vettura antistante era stata tamponata mentre stava affrontando una curva su una strada statale in presenza di condizioni climatiche avverse che avevano reso il sedime stradale viscido.

Cassazione civile sez. III, 26/09/2018 n. 22820