Non potendo il professionista garantire l’esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali omissioni è ravvisabile solo se, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che senza quella omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un’indagine riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per eventuali vizi di motivazione.

Cassazione civile sez. II, 01/10/2018 n. 23740