Un bilancio su cosa è cambiato dopo la legge Gelli sulla responsabilità professionale
Calo delle compagnie assicuratrici da strutture pubbliche
Pagina a cura di Federico Unnia

Nel 2017 il numero delle strutture pubbliche assicurate sui rischi da responsabilità civile sanitaria è diminuito. Lo rivelano recenti dati Ivass, secondo i quali si è passati dalle 1.404 strutture del 2010 alle 685 del 2017. I premi raccolti nel 2017 hanno raggiunto quota 585 milioni di euro (in calo del 2,4% rispetto al 2016), cifra di lunga inferiore rispetto ai premi complessivamente saldati a titolo di risarcimento. È quindi evidente come uno degli effetti che la legge Gelli (la legge 24/2017, «Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie») si era prefissata non sia stato al momento raggiunto. La norma, infatti, con lo scopo di ribadire il principio secondo cui «la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute», prevede, tra le altre misure, l’assicurazione obbligatoria della responsabilità sanitaria, con la previsione di una azione diretta risarcitoria del paziente danneggiato nei confronti della società assicuratrice e l’istituzione di un Fondo di garanzia.
Si spera che i regolamenti attuativi, in fase di redazione, possano aiutare a invertire questo trend, ma quel che appare evidente è come soprattutto nel settore pubblico stia prendendo quota la c.s. autoritenzione, ovvero la possibilità per le regioni di sviluppare forme di gestione del rischio e risarcimento dei danni liquidati sia al termine di una causa sia in sede di mediazione, con sostanziale ricarico della spesa risarcitoria direttamente sul bilancio sanitario della regione. Tra il 2012 e il 2016 è cresciuto in modo significativo il numero delle strutture pubbliche che accantonano risorse finanziarie per gestire al proprio interno il rischio. Il valore dei fondi accantonati nel 2016 è stato pari a 511 milioni di euro, superiore al 70% a quelli dei premi versati nello stesso arco temporale per la gestione assicurativa del rischio stesso. Una funzione, quella della autoritenzione, cui le regioni stesse non sarebbero adeguatamente preparate e disciplinate dalla normativa vigente, soprattutto, finendo per porre a carico di tutti gli eventuali risarcimenti dovuti ad errori di pochi.
A fare un primo bilancio sulla legge è stato un convegno, tenutosi a Milano su iniziativa della Simla (Società italiana di medicina legale e delle assicurazioni), chiamata a capire come si stia attuando uno dei pilastri della riforma, ovvero il ruolo che hanno assunto i consulenti tecnici di ufficio ai sensi dell’art. 696 bis del cpc.
La cura della salute in Italia è stata nel 2017 pari all’8,9% del pil. Ovvio quindi che alla sua tutela guardi da sempre con attenzione il legislatore. La legge Gelli, come detto, ha di fatto, nel tentativo di alleggerire la conflittualità legata agli esiti dei trattamenti operatori e curativi in ospedale, spinto molto sia sull’assicurazione della struttura di cura sia sulla mediazione. I dati Ivass pongono in evidenza come sia in atto una ritirata delle compagnie di assicurazione dalle strutture pubbliche. I premi per le coperture delle strutture sanitarie pubbliche nel 2017 hanno toccato quota 272 milioni di euro, -6,2% rispetto all’anno prima e -47,1% rispetto al 2010. La gestione del contenzioso giudiziario ha riguardato il 13,8% dei sinistri risarciti a titolo definitivo tra il 2010 e il 2017 e il 27,1% di quelli messi a riserva alla fine del periodo.
Il premio medio pagato dai professionisti sanitari ammonta a 803 euro (+13,1% rispetto al 2016). Un medico in media paga 1.040 euro, contro i 173 euro da parte di un’unità di personale sanitario non medico.

L’effetto di questa tendenza è che il mercato della rc sanitaria è fortemente concentrato in mano a pochissime compagnie, quasi tutte straniere. Infatti, il 96,4% dei premi delle strutture sanitarie pubbliche raccolti fanno capo ai 5 maggiori operatori mentre quella del personale sanitario vede il 71,4% fatto dai 5 operatori più grandi.
Pochi premi, molte cause. Le denunce con seguito pervenute nel corso del 2017 sono state circa 14 mila (+21% rispetto al 2016). Alla fine del 2017 il 23% delle denunce con seguito pervenute nel 2010 non erano ancora state risarcite. Un dato che evidenzia la lunghezza dei processi liquidativi del settore e, più in generale, la litigiosità esasperata che non porta in pratica vantaggi a nessuno. Nel periodo 2010-2017, per le denunce pervenute, le compagnie di assicurazione hanno liquidato risarcimenti per complessivi 1,85 miliardi di euro; per le medesime denunce erano stati accantonati a riserva 3,2 miliardi di euro in previsione di esborsi futuri. Come fronteggiare questo scenario? «La mancanza delle coperture assicurative crea a cascata una serie di problemi che impattano sia sulla sostenibilità della stessa spesa sanitaria regionale sia sull’effettiva tutela del dettato costituzionale previsto dall’art., 32 Cost. in relazione al diritto alla salute», spiega a ItaliaOggi Sette Franco Marozzi, addetto alla comunicazione del consiglio direttivo della Società italiana di medicina legale e delle assicurazioni. «La mancanza a oggi dei regolamenti attuativi accresce l’indecisione con la quale le compagnie di assicurazioni affrontano il problema. La legge Gelli ha avuto il merito di portare nuova certezza nella giungla delle problematiche legate alla «malpractice» e delle conseguenti azioni risarcitorie. È però altrettanto vero che per le compagnie di assicurazioni l’indeterminatezza nell’interpretazione di queste regole pone dei gravi problemi di sostenibilità economica del rischio assicurato», aggiunge.

Questa situazione porta a un pericoloso sbilanciamento tra quanto viene liquidato per il risarcimento del danno per errate prestazioni mediche da parte delle strutture pubbliche rispetto a quelle private. Consultando la voce risk management di siti internet di alcune strutture di cura, fatto questo previsto dalla stessa legge Gelli, si apprende che l’Istituto Cardiologico Monzino di Milano, eccellenza nel trattamento delle patologie cardiologiche, nel periodo 2013-2017 ha risarcito 8 milioni di euro per 44 sinistri. L’Humanitas di Rozzano, nel medesimo arco di tempo, ha liquidato 12,7 milioni di euro. Il Careggi di Firenze nel periodo 2009-2016 ha liquidato 554 posizioni, per complessivi 31,5 milioni di euro (con una media di 56 mila euro di liquidazione).
Se quindi le compagnie si tengono alla larga dalle strutture pubbliche, queste hanno sviluppato formule diverse di trattamento del rischio. Le strutture sanitarie possono infatti gestire al proprio interno, totalmente o solo in parte, il rischio di responsabilità civile sanitaria. Scegliendo questa soluzione, infatti, le strutture costituiscono dei fondi di riserva specificamente destinati a risarcire i pazienti che hanno subito dei danni a seguito di errori sanitari. Tali fondi sono alimentati da accantonamenti annuali.
Gli accantonamenti effettuati nel 2016 ammontavano complessivamente a 510,5 milioni di euro (249 milioni da strutture del Nord, 163,1 del Sud e 97,6 del Centro Italia). Un dato complessivamente in costante crescita (nel 2012 erano a livello Paese 170,2 milioni di euro, 467,6 nel 2015). A questo dato va poi sommato l’ammontare dei fondi di copertura che a fine 2016 erano pari a 1,559 miliardi di euro (+37,9% rispetto al 2015).

La consulenza tecnica di ufficio. La legge Gelli all’art. 8, comma 1 ha previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione. Chi intende esercitare un’azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell’art. 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente oppure attraverso l’utilizzo della «mediazione», seguendo i dispositivi di legge che la regolano.
«Ci stiamo operando come Società scientifica a diffondere la cultura della conciliazione anche presso un pubblico, gli operatori sanitari, gli avvocati e gli stessi specialisti in medicina-legale, che non conoscono a fondo gli aspetti tecnici e processuali. Vogliamo far capire che conviene sempre un accordo fuori da un’aula di tribunale in quanto raggiunto con una maggiore serenità tra le parti e, soprattutto, in tempi ridotti» aggiunge Marozzi. In questo scenario acquista grande importanza, quindi, la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, prevista appunto dall’art. 696-bis. Nell’espletamento di una consulenza tecnica ai sensi del 696-bis, il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove sia possibile la conciliazione delle parti. Se queste raggiungono un accordo, si forma processo verbale della conciliazione, cui il giudice attribuisce efficacia di titolo esecutivo ai fini dell’espropriazione e dell’esecuzione in forma specifica e per iscrizione di ipoteca giudiziale. Se la conciliazione non riesce, ciascuna delle parti può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.
«La Simla», conclude Marozzi, «tenterà di proporre, attraverso la formazione dei medici-legali italiani, un modello di partecipazione attiva dei consulenti tecnici specialisti, nel solco delle disposizioni del 696-bis adottato dalla legge Gelli, per giungere a soluzioni dei contenziosi attraverso procedure conciliative».
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