Il modello firmato congiuntamente dai conducenti contiene una presunzione circa le modalità del sinistro, ma non certo sull’entità dei danni che ne siano derivati.

La procedura di risarcimento diretto non toglie nulla all’onere della prova che la parte danneggiata è sempre tenuta a fornire in ordine alla concreta sussistenza del danno.

Cassazione civile sez. VI, 01/08/2018 n. 20382