Nella responsabilità colposa da sinistri stradali, il conducente di un veicolo non può essere chiamato a rispondere delle conseguenze lesive di uno scontro per non avere posto in essere una manovra di emergenza, qualora si sia venuto a trovare in una situazione di pericolo dovuta all’altrui condotta di guida illecita, non utilmente e agevolmente percepibile, tenuto conto:

  • dei tempi di avvistamento
  • della repentinità o meno della condotta del soggetto antagonista
  • degli spazi di manovra
  • dei necessari tempi di reazione psico-fisica.

Cassazione civile sez. III, 19/07/2018 n. 19197