Pubblicato il decreto che approva la delibera del presidente dell’Istituto assicuratore
Sconto del 15,24% su premi e contributi contro gli infortuni
di Daniele Cirioli

Cala il «cuneo» Inail. Per l’anno prossimo lo sconto sui premi e i contributi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali scende a 15,24%, oltre mezzo punto percentuale in meno (- 0,57%) rispetto a quest’anno (15,81%). A stabilirlo è il dm 22 ottobre pubblicato sul sito del ministero del lavoro, sezione pubblicità legale, che approva la determina del presidente Inail n. 356/2018, in attuazione del comma 128 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013).

Il «cuneo» scende al 15,24%. La riduzione è stata introdotta in via sperimentale dall’art. 1, comma 128, della legge stabilità del 2014 (legge n. 147/2013), con validità per il triennio 2014/2016, in attesa della revisione delle tariffe dei premi. Revisione che non c’è stata e che, dunque, ha prorogato l’applicazione del cuneo come negli anni precedenti in misura unica per tutti i tipi di premi e di gestione. Con determina n. 307/2016, approvata con dm 9 novembre 2016, infatti, l’Inail ha confermato per il triennio 2017/2019 la disciplina dell’incentivo in base alle stesse regole già applicate nel primo triennio. Unica novità, l’aggiornamento degli «indici di gravità medi» (Igm) necessari ad applicare i premi nei vari settori (marittimi, premi speciali, raggi x, agricoltura). Il decreto 22 ottobre 2018, pubblicato sul sito del ministero del lavoro, approva la determina n. 356/2018 con cui l’Inail ha fissato lo sconto per l’anno 2019 in misura pari al 15,24%.

Premi ordinari. Nessuna novità ai fini operativi (circolari n. 25/2014 e n. 32/2014). Anche il prossimo anno lo sconto sui premi ordinari verrà riconosciuto seguendo due vie, a seconda che si tratti di lavorazioni non assicurate da un biennio ovvero di lavorazioni assicurate da un biennio. Per individuare l’una o l’altra via, si fa riferimento alla denuncia d’inizio attività delle lavorazioni: entro il 2 gennaio 2017 o dopo tale data, in relazione all’anno 2019. Nel primo caso, l’Inail segue la stessa procedura tramite la quale dà diritto di accesso ai datori di lavoro alla cd «oscillazione del tasso nel primo biennio di attività» (riduzione del 15%); in particolare, lo sconto del cuneo (15,24%), cumulabile con quello ordinario (15%), è automaticamente attribuito alle imprese che fanno domanda per l’oscillazione (non devono, quindi, presentare una seconda istanza). Le imprese assicurate da oltre un biennio, invece, possono applicare lo sconto del 15,24% alle lavorazioni per le quali per l’anno 2019 l’Inail abbia comunicato un «tasso applicabile» di misura non superiore al «tasso medio» delle tariffe vigenti. In ogni caso, lo sconto spetta qualora l’impresa dimostri l’osservanza delle norme sulla sicurezza del lavoro.

Premi speciali. Alle imprese che versano premi unitari e speciali (settore marittimo, premi raggi X, contributi in agricoltura), con lavorazioni iniziate da oltre un biennio, lo sconto spetta se per l’attività svolta l’Inail ha calcolato un Indice di Gravità Aziendale (Iga) pari o inferiore all’Indice di Gravità Medio (Igm) di settore che individua le aziende virtuose. Il dm 9 novembre 2006 ha approvato i valori di Igm validi per il triennio 2017/2019; l’Iga, invece, è calcolato ogni anno dall’Inail.
La revoca del beneficio. Si ricorda, infine, che l’applicazione dello sconto è vincolata al rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Qualora da provvedimenti di organismi pubblici emerga per l’impresa la mancata osservanza di norme di prevenzione, l’Inail procede automaticamente a revocare la riduzione, procedendo altresì al recupero degli importi di premio non versati per lo sconto, maggiorati degli oneri accessori di legge.

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