GIURISPRUDENZA

Autore: Avv. Laura Opilio e Avv. Nicolò D’Elia
ASSINEWS 303 – dicembre  2018

Con sentenza del 24 settembre 2018, n. 22437, la Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che il modello assicurativo “claims made” (“a richiesta fatta”), che identifica il sinistro con la richiesta di risarcimento del danno formulata dal terzo, per la prima volta, nel periodo di efficacia del contratto di assicurazione, è valido ed efficace poiché non incide sulla funzione assicurativa, rappresentando dunque una deroga consentita all’art. 1917, comma 1, c.c..

Come noto, il modello assicurativo basato sulla clausola “claims made” era nato dall’esigenza di fronteggiare l’incertezza del momento del sorgere del sinistro tipica dei rischi lungo latenti (caratterizzanti in particolare la responsabilità professionale e da prodotto in cui il manifestarsi del danno avviene in un momento differente rispetto alla realizzazione del fatto illecito) e progressivamente ha trovato sempre maggior diffusione ed applicazione.

Sviluppatosi come contratto atipico, alternativo alla formula assicurativa cosiddetta “loss occurance”, delineata dall’art. 1917, comma 1, c.c. (che identifica il sinistro con il fatto illecito accaduto durante il periodo di vigenza dell’assicurazione), il modello “claims made” è stato gradualmente riconosciuto a livello legislativo in determinati ambiti1, collocandosi, dunque, “nell’area della tipicità legale e di quella stessa del codice del 1942, nel suo più ampio delinearsi come assicurazione contro i danni, rifluendo nell’alveo proprio dell’esercizio dell’attività assicurativa”.

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