Deadline all’orizzonte per chi non è riuscito a dedurre i contributi pagati nel 2017
Comunicazione entro il 31/12 per l’esonero dalle tasse
Pagina a cura di Carla De Lellis

Chi non è riuscito a dedurre in dichiarazione dei redditi (730/2018 o Redditi) i contributi pagati nel 2017 a fondi pensioni o compagnie di assicurazioni può non pagare le tasse sulla futura pensione di scorta (sulla quota relativa ai contributi non dedotti). A condizione, però, di comunicare, al fondo pensione o alla compagnia di assicurazione, entro il 31 dicembre 2018, l’ammontare di questi contributi pagati e non dedotti. L’appuntamento interessa coloro che, per l’anno 2017, né tramite datore di lavoro né autonomamente mediante una dichiarazione dei redditi, siano riusciti a recuperare lo sconto fiscale sui contributi versati per la pensione integrativa.

Gli sconti fiscali sui contributi. La vigente disciplina fiscale sulla previdenza integrativa stabilisce la piena deducibilità dal reddito dei contributi versati fino all’importo massimo di 5.164,57 euro per anno fiscale di competenza. Per la quota di contributi non dedotta, invece, è la relativa quota di prestazioni a essere esclusa dalla tassazione; quindi, nel momento in cui si percepirà la pensione di scorta oppure si richiederà la liquidazione in capitale, la prestazione (pensione o capitale) non verrà tassato per la quota parte che si riferisce ai contributi che non hanno fruito di sconto fiscale.

Comunicazione entro fine anno. L’esonero della tassazione, però, è soggetto a una condizione: darne comunicazione, da parte del lavoratore interessato, al fondo pensione interessato. In particolare, il lavoratore deve indicare la quota di contributi versati che non hanno fruito della deduzione fiscale, compresa la quota di contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro. La comunicazione al fondo pensione o alla compagnia di assicurazione va fatta entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello durante il quale sono stati fatti i versamenti; se cade prima del 31 dicembre, la comunicazione va fatta alla data in cui sorge diritto alla liquidazione della prestazione. L’appuntamento di fine mese (un modello è in pagina) concerne i contributi che sono stati versati nell’anno 2017, che potevano essere dedotti dal reddito quest’anno con l’appuntamento della dichiarazione dei redditi (Unico o 730) e che, invece, non sono stati dedotti.

Un doppio incentivo ai giovani. Un regime agevolato speciale è previsto a favore dei lavoratori di prima occupazione dopo il 1° gennaio 2007 (quando è entrata in vigore il dlgs n. 252/2005 che ha riformato la materia). In sostanza, a tali lavoratori è data la possibilità di superare il limite di deduzione che, come detto, è fissato a 5.164,57 euro annui, secondo un particolare meccanismo. Tale meccanismo prevede che, dopo il quinto anno di partecipazione alla previdenza integrativa, i lavoratori possono dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro per un importo pari alla differenza (se positiva) tra euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alla previdenza integrativa. Quest’ulteriore deduzione è consentita nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione alla previdenza integrativa e, comunque, per un importo annuo non superiore a euro 2.582,29.

Fisco soft sulla pensione di scorta. Una delle caratteristiche delle pensioni integrative è l’assoggettamento a un regime fiscale agevolato, sia per i contributi versati sia per le prestazioni erogate. La prestazione tipica delle forme previdenziali complementari (così si chiamano tecnicamente i fondi pensione) è una pensione, cioè una rendita periodicamente erogata dal fondo pensione a favore dell’iscritto. Accanto alla rata mensile, i fondi pensione possono prevedere anche l’erogazione di un altro tipo di prestazione: un capitale. Non solo; durante la vita lavorativa (quando cioè si pagano i contributi), si possono ottenere anche delle anticipazioni. Quale sia la prestazione erogata, le tasse sono sempre applicate mediante due quote distinte: la prima relativa alla quota parte di prestazione relativa ai rendimenti maturati con i contributi versati; la seconda relativa alla quota capitale di contributi periodicamente versati.
La prima quota (rendimenti) rappresenta ciò che il fondo pensione è riuscito a far «guadagnare» all’iscritto; infatti, i versamenti (Tfr e contributi) fatti a favore di un fondo pensione producono interessi (pari al guadagno ottenuto dagli investimenti), cosiddetti «rendimenti», che pagano le tasse in misura scontata, ossia con l’aliquota dell’11% fino all’anno 2014 e del 17% dal 2015 (sono tasse versate in via definitiva, a titolo d’imposta sostitutiva dell’Irpef).

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