Entro fine dicembre vanno dichiarati i contributi ai fondi pensione non dedotti. In questo modo si avrà un’esenzione sulla prestazione
di Carlo Giuro

Entro fine anno gli aderenti ai fondi pensione sono chiamati a segnalare l’importo degli eventuali contributi non dedotti alla propria forma pensionistica complementare. In questo modo la quota corrispondente della prestazione previdenziale (rendita al 100% o 50% capitale e 50% sotto forma di rendita) al momento del pensionamento sarà esente. Va infatti ricordato come il principio applicato nel nostro ordinamento è quello della unicità della tassazione per cui, nel caso in cui si deduca nel corso della “vita previdenziale” del piano si sarà tassati al momento del pensionamento, nel caso in cui invece non si deduca si sarà esenti in quiescenza per la quota corrispondente.

Come effettuare la comunicazione? La normativa non prevede una modalità specifica, per cui è possibile utilizzare la forma libera. Va comunque ricordato come i fondi pensione e i pip molto spesso alleghino un facsimile da utilizzare a tal fine che allegano alle comunicazioni periodiche che vengono inviate annualmente entro il 31 marzo di ogni anno. L’eventuale dimenticanza della dichiarazione dei contributi non dedotti comporta la perdita di tale beneficio. E’ utile ricordare come in sede di tassazione delle prestazioni non vengono considerati neanche i rendimenti, già tassati in fase di maturazione con aliquota del 20% (o 12,50% per la parte investita nei titoli di Stato). Sono poi esenti anche la quote riconducibili al conferimento dei premi di risultato per cui, in eccezione rispetto alle regole generali, si prevede la completa esenzione sia in fase di versamento sia di prestazione Se il dipendente decide di destinare, in tutto o in parte, l’incentivo alla previdenza complementare, i relativi contributi non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, anche se eccedenti il limite ordinario di 5.164,57 euro annui, così come questi contributi non concorreranno a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari. Per avere una visione d’insieme è poi utile ripercorrere i benefici fiscali previsti per il risparmio previdenziale. Partendo dai contributi versati, dal lavoratore e dal datore di lavoro, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, sono deducibili dal reddito per un importo non superiore a euro 5.164,57. Stesso limite anche per i contributi versati per le persone fiscalmente a carico. Mentre per i lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del decreto 252/2005 (1 gennaio 2007. l’importo massimo annuale deducibile è di 7.746,86 euro. Secondo momento fiscale è poi quello della tassazione dei rendimenti con aliquota del 20% (o 12,50%). Per quel che riguarda la prestazione si applica una tassazione sostitutiva con aliquota del 15% riducibile fino al 9% in base al periodo di partecipazione. I fondi pensione sono poi esenti da imposta di bollo. (riproduzione riservata)

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