La Corte di cassazione ha respinto il ricorso di un professionista
Frode carosello, aggravante a chi partecipa
di Debora Alberici* *cassazione.net

Rischia di essere condannato con l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità nei confronti del fisco il commercialista che partecipa alla maxi frode carosello. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 53981 del 3 /12/2018, ha respinto, sul punto, il ricorso di un professionista. È il caso di un consulente fiscale, anche rappresentante legale di due società, un emittente e l’altra utilizzatrice delle fatture false.

L’uomo era finito nel mirino degli inquirenti con l’accusa di aver partecipato all’affare illecito in una doppia veste. Per questo la condanna era stata duplice. Ma non solo. Era scattata anche l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità nei confronti dell’amministrazione finanziaria. Ciò perché la fatture emesse e utilizzate ammontavano a oltre 570 mila euro. Inutile il ricorso della difesa alla Suprema corte volto a ottenere un’assoluzione o uno sconto di pena per l’uomo. La terza sezione penale ha infatti confermato l’intero impianto accusatorio. Ad avviso del Collegio di legittimità, deve essere ritenuta corretta la statuizione dei giudici del gravame con riferimento all’applicabilità dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità al reato ex art. 8 del dlgs n. 74 del 2000. Infatti, la circostanza in questione si applica non soltanto ai reati contro il patrimonio, ma a tutte le fattispecie che, in ogni caso, offendano il patrimonio della persona offesa. Nel caso di specie non può negarsi che l’emissione di una moltitudine di fatture per operazioni inesistenti – per un totale di 570.499,84 nell’anno 2011, 22.256.666,78 nell’anno 2012, 51.996.413,24 nell’anno 2013, 2.325.451,46 nell’anno 2014 – abbia prodotto un grave danno al patrimonio dell’amministrazione finanziaria, la quale, è, a tutti gli effetti, persona offesa dalla commissione dei reati fiscali e dunque soggetto sul cui patrimonio valutare la sussistenza dell’aggravante in questione.

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