Qualora il soggetto assicurato, che in precedenza abbia notiziato la propria assicurazione per la responsabilità civile di un sinistro, comunichi all’assicuratore con una lettera la circostanza del proprio rinvio a giudizio da parte del giudice delle indagini preliminari ed indichi nell’oggetto della comunicazione il danneggiato (nella specie gli eredi della persona deceduta nel sinistro) nonché la propria responsabilità professionale, precisando, altresì, che la comunicazione è fatta per le competenze del caso, la lettera deve considerarsi idonea a comunicare l’esercizio dell’azione civile da parte del danneggiato nel processo penale mediante costituzione di parte civile ed il giudice di merito che non la considera idonea in tal senso commette falsa applicazione della norma dell’art. 2952, quarto comma, cod. civ.

Cassazione civile sez. III, 23/08/2018 n. 20975