La Corte di cassazione ha respinto il ricorso del cliente avverso il proprio legale
Lite già segnata? Non c’è responsabilità professionale
di Adelaide Caravaglios

Non è ravvisabile responsabilità professionale in capo all’avvocato per aver accettato una causa «persa» fin dall’inizio: questo è quanto ha chiarito la terza sezione civile della Corte di cassazione nell’ordinanza numero 30169 del 2018, intervenendo sul ricorso di un cliente avverso il proprio legale colpevole di non avergli rappresentato che l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo appariva fondato su punti di fatto e di diritto che «avevano poche, se non nulle, probabilità di essere accolte».

In sede di censura, in particolare, era emerso dalle dichiarazioni del legale che l’opposizione era possibile; che, al contrario, il proseguire nel giudizio era da ritenersi poco opportuno e che si sarebbe potuta tentare una conciliazione, cosa, quest’ultima, «non accettata dalla controparte».
Nel rigettare il ricorso e annullare le spese di giudizio, i giudici di legittimità hanno affermato che la scelta processuale di svolgere un’opposizione a decreto ingiuntivo, nonostante la forte «improbabilità» di successo, corrispondeva all’interesse del cliente a resistere alla richiesta di un pagamento, emessa come decreto ingiuntivo con formula di provvisoria esecutività, che non era in grado di onorare nell’immediato e che il successivo comportamento di dissuasione «era da ritenersi conforme all’obbligo di tutelare gli interessi del cliente che stava affrontando un procedimento ad alto rischio di soccombenza».

Il legale aveva dunque tenuto in conto l’interesse del suo assistito: «Non essendo in discussione», spiegano, «che si prospettasse per l’avvocato l’accettazione di un mandato alla lite per una causa rientrante nel novero delle “cause perse ab initio”», la strategia processuale assunta nell’accettare l’incarico e nell’avviare un’opposizione a decreto ingiuntivo di sicuro esito sfavorevole, per poi coltivare vie conciliatorie, «non può solo per questo dirsi pregiudizievole per gli interessi del cliente e ciò anche in relazione alla mancata preventiva informativa sul probabile insuccesso della lite a un cliente dimostratosi comunque inizialmente interessato a resistere in prima battuta alla richiesta di pagamento e a intavolare vie conciliatorie, poi non più accettate».
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