Gli effetti del decreto legge fiscale appena convertito
di Enrico Santi

Decurtazione di punti sulla patente e aumento degli importi delle sanzioni da pagare in caso di circolazione con veicolo privo di copertura assicurativa. Tempi più lunghi per la restituzione del veicolo, anche se viene corrisposto il premio assicurativo per almeno sei mesi. Sono queste alcune delle novità in materia stradale previste dalla legge di conversione del decreto legge n. 119 del 23 ottobre 2018.

Con la conversione del decreto legge fiscale cambia l’entità della riduzione della sanzione di cui all’art. 193, comma 2, del codice della strada, che deve essere pagata quando, in caso di mancanza di copertura assicurativa del veicolo, questa venga resa operante nei quindici giorni successivi alla scadenza oppure l’interessato provveda alla demolizione e alla radiazione del veicolo. La modifica prevede che in tale ipotesi l’importo della sanzione non è ridotto di tre quarti, ma soltanto della metà. Viene inoltre introdotta la previsione della decurtazione di cinque punti sulla patente di chi viola l’obbligo della copertura assicurativa.

Infine, se in un periodo di due anni uno stesso soggetto viola per almeno due volte l’obbligo di copertura rc auto, di cui all’art. 193, comma 2, del codice della strada, la legge di conversione introduce la previsione dell’applicazione della sanzione amministrazione pecuniaria del pagamento di una somma da 1.698,00 a 6.792,00 euro e della sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi. Infine, qualora venga effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’art. 202 del codice della strada e venga corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi, il veicolo con il quale è stata commessa la violazione non è immediatamente restituito all’avente diritto, ma è sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacinque giorni, che decorrono dal giorno del pagamento della sanzione. La restituzione del veicolo è comunque subordinata al pagamento delle spese di prelievo, di trasporto e di custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo, se ricorrenti, limitatamente al caso in cui il conducente coincida con il proprietario del veicolo.

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