Gli amministratori che incassano il compenso debbono essere iscritti alla gestione separata Inps, salvo non incassino il compenso nell’ambito dello svolgimento di una attività professionale per la quale l’amministrazione di aziende rappresenti un’occupazione tipica (si pensi al commercialista, al tecnico che amministra una immobiliare ecc.). La contribuzione varia in relazione alle caratteristiche soggettive dell’amministratore (senza copertura previdenziale, pensionato, iscritto ad altre forme di previdenza) e grava per 2/3 a carico della società e 1/3 a carico dell’amministratore. Si discute se, ove il compenso non sia corrisposto alla chiusura dell’esercizio, sia necessario evidenziare in bilancio anche il debito (per la quota a carico della società) per contributi previdenziali. Al riguardo, l’Inps ritiene che l’accantonamento vada effettuato ove sia ragionevole ritenere che i contributi siano dovuti, avendo riguardo all’esistenza dei massimali e delle altre condizioni; quindi, se il compenso assegnato fosse, per esempio, di 30 mila euro lo stanziamento sarebbe dovuto. Diversamente, ove fossero già state erogate somme oltre il massimale, il carico potrebbe ragionevolmente non essere evidenziato. Chiaramente, l’effettivo carico previdenziale dipenderà dalle condizioni esistenti nell’anno della erogazione e, in tal senso, il redattore del bilancio è chiamato a svolgere una valutazione prognostica. Inoltre, si ricorda che la Corte costituzionale (sentenza 15/2012), ha stabilito che il socio-lavoratore di una società commerciale o artigiana che partecipa al lavoro aziendale con carattere di prevalenza e abitualità e che nel contempo risulti anche amministratore della stessa riscuotendo un apposito compenso, ha l’obbligo di doppia iscrizione all’Inps (gestione Ivs e Gestione separata). Sul punto, l’Inps, nella circolare 78/2013, ha precisato che se un soggetto esercita «contemporaneamente» una qualsiasi attività autonoma che comporti obbligo di iscrizione alla Gestione separata e un’attività imprenditoriale compresa tra quelle iscrivibili alla Gestione Ivs, ai fini di tale ultima iscrizione «non è richiesta la verifica del requisito della prevalenza, bensì degli elementi della abitualità e della professionalità della prestazione lavorativa, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti dalle rispettive discipline normative di settore». In sede di valutazione dei requisiti, devono emergere elementi probatori in ordine alla personalità della prestazione lavorativa ed all’abitualità dell’apporto conferito, da valutarsi in base al tipo di attività e all’impegno che essa richiede. Inoltre, in presenza dei relativi presupposti, l’amministratore deve iscriversi anche all’Inail (ossia quando svolge le attività previste dall’articolo 1 del dpr 1124/1965). In particolare, con la circolare 66/2008, l’istituto ha previsto l’obbligo assicurativo in capo socio-amministratore che «esercita manualmente un’attività rischiosa» nonché in capo al socio amministratore-unico purché presti un’opera manuale (partecipando materialmente al lavoro della società) ovvero sovrintenda al lavoro altrui, senza partecipare materialmente al processo produttivo.
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