La reciproca violazione, da parte di entrambi i soggetti coinvolti nell’incidente, delle norme sulla circolazione stradale, oltre a quelle di normale prudenza in relazione alle circostanze del caso, costituisce ragione sufficiente e convincente della pari attribuzione di corresponsabilità, al di là e a prescindere dall’ulteriore rilievo in ordine alla presunta velocità tenuta dal conducente dello scooter.

La corretta, puntuale ed esaustiva ricostruzione della dinamica del fatto in relazione a entrambe le condotte implicate esclude in radice ogni ipotesi di violazione tanto del rapporto tra chiesto e pronunciato, quanto dell’art. 2054 c.c., proprio alla stregua del principio secondo il quale l’accertamento della colpa di un conducente -nella specie, dell’auto- non libera l’altro -il conducente dello scooter- se non si sia offerta la dimostrazione della regolarità della guida.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 14 novembre 2017 n. 26805