«E’ ormai fatto noto che ci troviamo nel vivo dell’adeguamento da parte dell’intera professione forense all’obbligo di stipula di una polizza assicurativa professionale. Ad uno sguardo attento non sono potute di certo sfuggire molte perplessità paventate dai professionisti del settore in merito ai requisiti minimi richiesti affinché la polizza stipulata sia aderente al dettato normativo.

Ci si riferisce ad esempio al calcolo dei massimali, i quali, parametrati al fatturato dei professionisti, secondo i più non dovrebbero tener conto di Iva, Cpa e spese esenti». Laura Opilio, partner e responsabile dipartimento contenzioso – diritto delle assicurazioni di Cms Studio Legale entra nel merito dei temi che, in questi mesi, sono stati oggetto di dibattito nel confronto tra ministero della giustizia e avvocatura.

Domanda. Cosa rappresenta una polizza assicurativa nel rapporto con la clientela?

Risposta. Al di là di qualche aspetto critico evidenziato dagli «addetti ai lavori», nell’imminenza della scadenza del termine per conformarsi a questo obbligo, non può negarsi che ciò rappresenti un quid pluris nell’interfacciarsi con la clientela. A questo proposito, deve rilevarsi come molti professionisti e gli studi associati più avveduti abbiano provveduto alla stipula di una polizza professionale ben prima che l’obbligo fosse imposto dal legislatore. A questi soggetti spetta ora il compito di verificare se le polizze stipulate in precedenza rispondano o meno ai requisiti imposti dal decreto ministeriale.

D. In ogni caso, il mercato delle polizze assicurative per gli avvocati, sebbene con le sue peculiarità, risponde come ogni altro alle leggi della domanda e dell’offerta che, interagendo, influiscono sui prezzi?

R. Sì. E così, data la domanda già predeterminata in quanto costituita dagli esercenti la professione forense, dal lato dell’offerta gli attori sul mercato (già molti a dire il vero) non potranno che aumentare causando, nelle migliori previsioni, una diminuzione dei prezzi. A ciò deve poi aggiungersi che la principale motivazione del rinvio della data di entrata in vigore dell’obbligatorietà per le c.d. Polizze avvocati è stata disposta per consentire al Cnf di stipulare delle convenzioni con le compagnie assicurative in favore dei propri iscritti. Anche questo, non potrà che tradursi in una riduzione del costo medio delle polizze che verranno sottoscritte dagli interessati.

D. Quali i rischi?

R. Il rischio, che aumenta con l’approssimarsi della scadenza dell’obbligo di sottoscrizione della polizza, è di trovarsi davanti a una corsa alla copertura piuttosto che all’individuazione di una polizza che, oltre a rispettare i requisiti fissati dal dm, protegga nel concreto l’attività realizzata dal professionista o dallo Studio associato. Principalmente per questi ultimi, data la molteplicità delle professionalità coinvolte, sottoscrivere una polizza tailor made rappresenta un must imprescindibile.

D. E per quanto riguarda il suo studio?

R. Quanto al conformarsi con l’obbligo di assicurazione, lo studio Cms ha in questo anticipato di molto l’entrata in vigore dell’obbligatorietà sottoscrivendo, ormai diversi anni fa, una polizza a copertura dell’attività svolta, provvedendo a comunicarla ai propri clienti. È utile precisare che le polizze sottoscritte dagli studi associati offrono copertura ai propri membri per l’attività che questi svolgono in favore dello studio.

D. E nel caso degli avvocati di uno studio associato che svolgono attività in proprio?

R. Evidente esclusione deriva per le attività che i membri di uno studio associato svolgono in proprio, ossia in favore di quei clienti non assistiti dallo studio in sé quanto piuttosto dal singolo professionista. Questo aspetto, chiarito anche dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma, comporta che qualora l’associazione professionale abbia sottoscritto polizza assicurativa Rc professionale e infortuni che copra nominativamente anche i singoli professionisti facenti parte dello studio e con attività prestata in esclusiva, non sia necessaria, da parte di questi ultimi, la sottoscrizione di autonoma assicurazione, fermo restando che coloro i quali svolgono anche attività in proprio, al di fuori dell’associazione professionale, sono obbligati a contrarre la polizza assicurativa individuale.

D. Quali le conseguenze?

R. Questo porta al fatto che il singolo professionista membro di uno studio associato che non svolge attività esclusivamente per lo studio, veda la propria attività professionale garantita da un lato attraverso la polizza sottoscritta dallo studio e dall’altro debba provvedere in proprio ad assicurare l’attività professionale che svolge in proprio. Anche se ciò ha l’effetto di far proliferare i contratti assicurativi, in realtà non rappresenta nient’altro che la copertura di un rischio diverso e come tale specificamente (ed obbligatoriamente) garantibile.

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