IL VOSTRO QUESITO

La compagnia gestisce un Card concorsuale al 50% e a fronte di una fattura di 6.802 € liquida al proprio assicurato 3.401 €. Avendo l’assicurato in polizza anche la COLLISIONE a P.R.A. per € 5.000 con fr. 250, la compagnia liquida ulteriori € 1.349 (5.000 – 3.401 già liquidati su Card – 250 franch. = 1.349). A parere dello scrivente invece andrebbero liquidati 3.151 (3.401 – franch. 250) trattandosi di garanzia a primo rischio assoluto. La compagnia sostiene che, trattandosi di garanzia diretta che prevale sulla rca, la massima esposizione per la compangia è pari a 5.000 detratta la franch. 250. La liquidazione attuata dalla compagnia è corretta o la parte di danno che rimane a capo dell’assicurato in virtù della ripartizione di responsabilità è coperto totalmente dalla garanzia collisione a primo rischio assoluto?

L’ESPERTO RISPONDE


La garanzia collisione, secondo lo stralcio di C.G.A. inviate, opera in presenza di collisione contro altro veicolo identificato (trattasi quindi di “minikasko”) e di responsabilità totale o parziale dell’ assicurato.
Qualora la responsabilità del sinistro fosse stata totale, la compagnia assicuratrice gli avrebbe liquidato il capitale assicurato di € 5.000,00 al netto della franchigia contrattuale di € 250,00, e cioè complessivi € 4.750,00.
Qualora la polizza avesse previsto l’azione di surroga ex art. 1916 del codice civile (senza le C.G.A. complete non possiamo essere più precisi), la compagnia avrebbe effettuato azione di surroga contro l’assicurazione del responsabile civile, che, a fronte di un danno di € 6.802,00 attestato da fattura e di una responsabilità concorsuale al 50%, avrebbe rimborsato alla medesima l’importo di € 3.401,00, disponendo l’art. 1916 del codice civile: “L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili”.
La compagnia quindi (sempre che la polizza de quo preveda la rinuncia al diritto di surrogazione di cui al citato articolo 1916 cod. civ.) sarà tenuta a pagare all’assicurato solo la differenza tra la somma a questi spettante ex art. 2054 cod. civ, cioè € 3.401,00) e la somma complessivamente dovuta nella misura di € 1.349,00, come correttamente calcolato dalla compagnia.