RC

La sottile distinzione tra rischio di impresa, Rc prodotti, garanzia di fornitura e danni patrimoniali puri

Autore: Fabrizio Mauceri
ASSINEWS 292 – dicembre 2017

 

Introduzione

Esiste una sottile distinzione tra RC prodotti e garanzia di fornitura. Differenza a volte rimarcata dal dubbio su quando inizia il rischio d’impresa e quando invece il fatto è inerente ad un’attività assicurata o assicurabile. Il tutto è storicamente poi annacquato dall’utilizzo o meno di clausole ed estensioni che possono complicare ulteriormente il quadro complessivo. Ci riferiamo ad esempio al danno patrimoniale puro (o danno finanziario puro) inserito nei wording e nelle richieste di copertura più per moda che per conoscenza degli effetti concreti di questa estensione specifica. Per questa ragione cercheremo di analizzare tutti i punti principali che distinguono le varie tipologie di evento provando a focalizzarci sulle linee distintive che marcano il confine fra una fattispecie e l’altra.

Cosa copre la RC prodotti

La copertura è esemplificata dall’oggetto dell’assicurazione del testo ANIA, utilizzato come riferimento dalla maggior parte delle compagnie:

Oggetto dell’assicurazione
“La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti descritti in polizza – per i quali l’Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore – dopo la loro messa in circolazione, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento materiale di cose diverse dal prodotto descritto in polizza, rivelatosi difettoso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione”.

Condizione essenziale affinché la copertura assicurativa sia efficace è che ci siano le seguenti condizioni contemporaneamente:
a) che l’assicurato sia responsabile civile ai sensi di legge (ossia per fatto illecito o RC extracotrattuale);
b) in conseguenza di difetto di prodotto del quale l’assicurato rivesta la qualifica di produttore;
c) la copertura esiste solo se il prodotto è stato messo in circolazione;
d) perché la copertura sia efficace bisogna che ci sia un danno ad una o più persone (morte e/o lesioni personali) o un di uno o più danni a cose diverse dal prodotto descritto in polizza;
e) il prodotto deve rivelarsi difettoso in seguito ad un fatto accidentale.

Tralasciando tutte le problematiche connesse ai punti, b), c) ed e) ci concentriamo sui punti a) e d) oggetto del presente studio.

Elemento fondante della RC prodotti è che con questa polizza non si vuole coprire la RC contrattuale (si copre solo la RC ai sensi di legge), per cui lo spirito ed il senso di ogni garanzia è quello di non voler trovare estensione ad ogni tipo di rischio di impresa connessi ad obbligazioni volontariamente assunti. A rimarcare questa impostazione c’è il predetto punto, che sostanzialmente statuisce che la condizione essenziale affinché la copertura assicurativa sia efficace è che il difetto del prodotto abbia causato un danno materiale a cose e/o persone. In assenza di questo danno la copertura assicurativa non trova alcuna applicazione. Ad esempio ci si accorge dopo la messa in circolazione di un veicolo che il motore ha una resa molto diversa da quella promessa e potrebbe avere una vita media al di sotto degli standard di mercato. Oppure si produce un vetro per finestre di edifici sbagliandone la misura e rendendolo quindi inutilizzabile. Si producono pantaloni del colore sbagliato rispetto all’ordine di produzione ricevuto dal committente. In tutti questi casi, mancando un danno materiale a terzi, la copertura RC prodotti non opera.


La RC prodotti ed il ritiro prodotti

Fa eccezione alla regola sopra esposta la garanzia ritiro prodotti. Questa estensione e/o polizza stand alone opera invece anche in assenza di un danno materiale e diretto a persone (permane l’inoperatività in caso di mancato danno diretto a cose).

La copertura infatti opera quando il ritiro stesso si renda necessario per un difetto dei prodotti imputabile all’assicurato che abbia determinato il verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:
• che i prodotti abbiano causato un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali;
• che vi sia la documentata possibilità che i prodotti assicurati possano causare un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali;
• che il ritiro sia stato ordinato dall’Autorità competente qualora sia accertata la pericolosità dei prodotti per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Considerato quindi che l’estensione opera anche solo al verificarsi di uno dei punti sopra descritti. Di fatto eccetto il primo, gli altri due, rendono efficace la copertura anche in assenza di un danno concreto a persone.

La garanzia di fornitura

Questa copertura opera quando si vuole garantire la conformità del prodotto venduto ai requisiti richiesti dal committente a prescindere dall’esistenza o meno di un danno a cose o persone. Questa fattispecie rientra sostanzialmente in una RC contrattuale e non in una RC extracontrattuale. Per questa ragione tradizionalmente la garanzia di fornitura non trova spazio (se non in misura assai limitata) nel mercato assicurativo italiano, improntato nella RC prodotti a dare copertura solo ad ipotesi di RC extracontrattuale. L’estensione se ed in quanto si riesce ad ottenere si concretizza con una clausola come di seguito evidenziato: “A parziale deroga dell’oggetto dell’assicurazione si conviene di estendere la copertura assicurativa ad ogni vizio del prodotto inerente alla sua qualità, dimensione, colore ed a ogni altra caratteristica risultante dal contratto di compravendita del prodotto stesso ed accettato dalle parti. Si conviene inoltre che la garanzia vale per ogni vizio e/o difetto del prodotto anche in assenza di morte, lesioni personali, distruzione e deterioramento di cose. La presente estensione di garanzia è prestata previa detrazione dello scoperto del … a carico dell’Assicurato e in ogni caso la Compagnia non indennizzerà per singolo sinistro e anno assicurativo somma maggiore a …”.

Il rischio di impresa

L’azienda nello svolgimento della sua naturale attività è soggetta ad una molteplicità di alea che la espongono a rischi economici assai importanti. Una parte di questi rischi è normalmente assicurabile. Sto parlando di tutte quelle tipologie di comportamenti che possono sfociare in una responsabilità civile di tipo extracontrattuale. A questo scopo esistono una molteplicità di coperture assicurative che possono soddisfare le esigenze dell’assicurato (la RCT-O aziendale, la RC inquinamento, la RC prodotti). Esistono altre tipologie di rischi invece dove la RC contrattuale è dominante in cui la risposta assicurativa è carente o inesistente. Ci riferiamo a tutti i rischi finanziari connessi con gli investimenti per svolgere l’attività, il rischio di sbagliare dimensioni, colore, caratteristiche, misure ecc. del prodotto finale. Questa ultima tipologia di rischio è normalmente sopportata dall’impresa in proprio e rappresenta una esposizione naturale a cui è esposto l’imprenditore, cui trova difficile trovare una risposta alternativa all’autoassicurazione, ancorché in molti casi per questa tipologia di rischi esista in qualche modo un mercato di domanda.

I danni patrimoniali (o finanziari) puri

Questa estensione, molto diffusa all’estero, prevalentemente per dare copertura ai danni a terzi da interruzione d’esercizio, è stata introdotta in Italia con uno scopo ben diverso. Nella copertura italiana di RCP i danni da interruzione d’esercizio sono infatti ricompresi di default con un sotto limite, ed aggiungere un’altra somma con diverso nome non avrebbe senso. Pertanto la garanzia in questione viene utilizzata per dare copertura indirettamente ad una parte del rischio coperto dalla garanzia di fornitura anche se in modo più implicito che esplicito. Di fatto l’impostazione della normativa dà una estensione del tutto particolare ai danni non connessi a persone o cose, che vedremo meglio esplicitata in uno dei case history seguenti. La clausola con la quale si possono estendere i danni patrimoniali puri è la seguente: “a parziale deroga dell’oggetto dell’assicurazione si conviene di estendere la copertura assicurativa a tutte le fattispecie di vizio e/o difetto del prodotto anche in assenza di morte, lesioni personali, distruzione e deterioramento di cose. La presente estensione di garanzia è prestata previa detrazione dello scoperto del … a carico dell’Assicurato e in ogni caso la Compagnia non indennizzerà per singolo sinistro e anno assicurativo somma maggiore a …”.

 

Case history 1: la gru (garanzia fornitura)

Un’azienda del Nord Italia produceva per conto terzi componenti per gru (ossia basamenti in metallo, parti del traliccio e così via). Un giorno un’azienda tedesca ordina all’assicurato delle componentistiche relative ai basamenti di un certo numero di gru. Le stesse in base all’ordine devono avere determinate dimensioni per consentire di reggere il peso del telaio sovrastante e del carico a cui le stesse verranno sottoposte. Il contratto è corredato da una penale a carico del fornitore nel caso di mancata consegna dell’ordine o di mancata corrispondenza del prodotto ordinato. Al termine dei lavori vengono consegnati i componenti. Il committente prima di eseguire il montaggio delle gru verifica che sia tutto in ordine e constata che i pezzi forniti hanno uno spessore inferiore a quello richiesto e tale minorazione, secondo il loro progetto, potrebbe mettere a rischio la statiche del prodotto finito una volta assemblato. A questo punto arrestano i lavori. Chiedono indietro gli acconti e chiedono la risoluzione del contratto con pagamento della penale. Il tutto per evitare che si verifichino dei danni. Di fatto però danni a cose o persone non si sono verificati. In questo caso la copertura RCP non opera in quanto c’è assenza di uno dei requisiti essenziali. Nel caso specifico forse la garanzia ritiro prodotti potrebbe trovare applicazione (sempre che sia documentato che la gru avrebbe potuto determinare lesioni a persone), ma in ogni caso coprirebbe una parte minoritaria del danno stesso. Ed in ogni caso in questa fattispecie l’onere della prova sarebbe un po’ complicata, in quanto non è intervenuta una pubblica autorità, ma solo una interpretazione di una delle parti. Pertanto l’unico modo di dare in parte copertura a questo rischio è avere l’estensione alla garanzia di fornitura. Cosa comunque molto difficile da ottenere, vista la tipologia di rischio e la difficoltà del mercato a concedere questa copertura.

Case history 2: mancato guadagno del terzo (danno patrimoniale puro)

Abbiamo un’azienda che produce microchip per telefoni cellulari e tablet. Un giorno producono in serie un microchip innovativo avente una capacità di memoria 20 volte superiori a quelli finora utilizzati nel mercato. Trovano subito come acquirente una grande multinazionale del settore che vuole introdurre nel mercato per le festività natalizie un nuovo prodotto e con il nuovo supporto sperano di avere buone possibilità di battere la concorrenza. La nostra azienda riceve un’ordine importante ed inizia a consegnare il materiale. La multinazionale quando inizia la fase dei test dei microchip constata che sono troppo potenti, surriscalda no il telefono e ai tecnici della stessa sorge il dubbio che in seguito a più ricariche i telefoni possano esplodere o incendiarsi a seguito del surriscaldamento. Quindi decidono di sospendere i test (senza che alcun danno materiale concreto si sia verificato). Vista la dinamica con cui si è accertato il difetto del prodotto, non c’è mai stato un danno di un componente ad un prodotto finito che rientra in qualche in una polizza RC prodotti. Inoltre, nell’esempio concreto si è verificata una problematica specifica abbastanza grave. La multinazionale in seguito all’ordine del microchip rivoluzionario ha impostato tutta la sua campagna di vendita natalizia sul nuovo supporto, quindi, dovendo in qualche modo ricominciare daccapo, accusa un ritardo notevole sul suo piano industriale. Il danno è sostanzialmente un danno patrimoniale puro (o finanziario puro) non connesso ad un danno concreto a cose o persone, ma un danno patrimoniale collegato ad un prodotto difettoso, mai immesso nel mercato. Questa tipologia di danno non rientra in assoluto in una garanzia base di RC prodotti, mentre rientra in una estensione da danno patrimoniale puro come sopra esposto.

Case history 3: tetrapack solo ritiro prodotti

Un’azienda che produce succhi di frutta si rifornisce da un terzo degli involucri in cartone che contengono il prodotto smerciato sul mercato. Durante un controllo dei NAS viene accertato che gli involucri stessi non sono fatti con materiale approvato dalle norme in uso per il settore alimentare e che anzi contengono una sostanza che viene rilasciata nel contenuto. Di questa sostanza non si conoscono bene gli effetti, ma si rileva che in determinate quantità è sicuramente tossica per la salute delle persone. La pubblica autorità dispone il ritiro dal mercato di tutti i succhi di frutta per tutelare la salute pubblica. Nei mesi successivi nessuna persona lamenta danno e/o chiede risarcimenti alla ditta produttrice di succhi di frutta, quest’ultima però ha dovuto sobbarcarsi il costo del ritiro di tutti i prodotti dal mercato ed in più il costo dello smaltimento degli stessi, a cui si aggiungono i costi di produzione e di mancato guadagno. A questo punto viene presentato il conto al produttore dell’involucro in cartone. Mancando un danno alle persone non trova applicazione il rischio base della polizza RC prodotti. Essendoci però un ordine dell’autorità trova senza dubbio applicazione la garanzia ritiro prodotto indiretto. Il produttore di succo di frutta infatti necessita della garanzia ritiro del prodotto indiretto, quello degli involucri in cartone del ritiro prodotto indiretto.

Case history 4: RC prodotti normale un danno da prodotto difettoso

Un’azienda produceva fornellini da campeggio ed esportava i prodotti in tutto il mondo. Un giorno un acquirente americano non riuscendo ad accenderlo prendeva il medesimo in mano avvicinandolo al volto. Mentre guardava l’oggetto da vicino avveniva una esplosione che provocava delle ustioni al volto dello stesso con lesioni importanti anche ad uno dei due occhi. Nasceva una richiesta danni importante all’importatore americano del fornellino che chiamava in causa immediatamente il produttore italiano. Il danno subito dal danneggiato è sicuramente extracontrattuale. Il medesimo consiste in una lesione fisica, quindi rientra nella fattispecie di danno alla persona. Il prodotto era stato messo regolarmente in circolazione, quindi visti i precedenti questa tipologia di evento rientra normalmente in una copertura RC prodotti.

Conclusione

Abbiamo visto nella presente breve trattazione, varie ipotesi di situazioni border line che in qualche modo si interfacciano con una polizza RC prodotti, ma che di fatto non sono mai comprese nella loro garanzia base. Abbiamo più volte precisato che la struttura della polizza RC prodotti è di tipo extracontrattuale e che ogni estensione di tipo contrattuale è attualmente più una forzatura eccezionale che uno standard seguito dal mercato. Pertanto, di regola, fino a che le compagnie non cambieranno impostazione, il rischio di impresa resterà rigorosamente escluso. In modo parziale ed in casi eccezionali alcune tipologie di rischio di impresa, quali garanzia di fornitura e danno patrimoniale puro entreranno in garanzia, con sotto limiti non particolarmente elevati per consentire alle compagnie di capire fino a che tipo di effetti possono portare queste estensioni. L’evoluzione del mercato al momento su questi temi non è ancora prevedibile né è nota.