Coloro che sono stati esposti a sostanze contagiose e che non hanno contratto malattie da esposizione, debbono fornire prova di aver subito un effettivo turbamento psichico, non potendo essere desunta dalla mera prestazione lavorativa in ambiente inquinato, ma essendo soggetta ai generali princìpi in tema di onere della prova nella materia aquiliana.

Cassazione civile sez. lav., 17/11/2017 n. 27324