IL VOSTRO QUESITO

Chiedo se le polizze a parte ma che riguardano rischi legati all’auto (infortuni guidatore generico -tutela legale dell’auto specifica) sono soggette a tacita proroga come indicato nelle polizze o sono recedibili in concomitanza della scadenza RCA senza disdetta.

L’ESPERTO RISPONDE


La legge 124 del 4 agosto 2017, entrata in vigore il 29 agosto 2017 (ex DDL Concorrenza) ha modificato l’art.170bis del codice delle assicurazioni nel modo seguente:

1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell’assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all’articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile.
L’impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza.

1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.

La nuova norma, ad integrazione dell’articolo introdotto dal DL179 che ha abolito il tacito rinnovo dei contratti assicurativi RCA, precisa che anche le assicurazioni a complemento del rischio RC devono scadere automaticamente senza obbligo di disdetta, anche se sono oggetto di polizza separata, purché contratta contestualmente a quella di RC.