Sono circa 15 mila i dipendenti con i vecchi requisti
di Nicola Mondelli

Al via le procedure per consentire ai dirigenti scolastici, agli insegnanti e al personale educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato di presentare la domanda di cessazione dal servizio e quella di accesso al trattamento pensionistico, sia di vecchiaia sia anticipato, con effetto dal 1° settembre 2017. L’uscita è in base ai requisti previsti dalle norme in vigore di cui al decreto legge 201/2011 e non di quelle inserite nel pacchetto previdenza dalla legge di stabilità e bilancio 2017.

Interessati ad andare in pensione, potendo fare valere entro il 31 dicembre 2017 i requisiti anagrafici e contributivi richiesti dall’articolo 24 del predetto decreto legge, dovrebbero essere non più di 15.000 di cui 12.000 insegnanti e 3.000 tra personale educativo ed Ata.

Molti di più, una stima informale che circola a viale Trastevere parla di 80.000 dipendenti, potrebbero essere invece gli insegnanti e il personale Ata che avrebbero titolo a beneficiare dei nuovi istituti introdotti nella normativa previdenziale dalla legge di bilancio e stabilità 2017 (pensionamento anticipato con anzianità ridotta per i lavoratori precoci e per chi svolge lavori usuranti, Ape social e Ape con prestito).

A dare il via alle procedure che tengano conto della normativa vigente è stata la firma da parte del ministro dell’istruzione, Stefania Giannini, del decreto n. 941 dell’1° dicembre 2016 con il quale è stato fissato al 20 gennaio 2017 il termine per la presentazione da parte del predetto personale della domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, ovvero, ma con eccezione dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali amministrativi, della domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione anticipato. Entro lo stesso termine potrà essere ritirata una domanda eventualmente presentata in precedenza.

Dal 1° dicembre è cominciato infatti a decorrere quel particolare periodo dell’anno scolastico che, salvo probabili proroghe, si concluderà il 20 gennaio 2017, nel corso del quale il personale della scuola deve verificare se esistono le condizioni per accedere al trattamento pensionistico e valutare l’opportunità o meno di cessare dal servizio unitamente alla la convenienza economica.

Ma è possibile la proroga del termine del 20 gennaio 2017. Poiché la circolare ministeriale n. 38646 del 7 dicembre 2016, nel fornire le indicazioni operative per l’attuazione del decreto ministeriale n. 941 del 1° dicembre 2016, non fa alcun riferimento alle le disposizioni contenute nel ”pacchetto previdenza” inserito nella legge di bilancio e di stabilità 2017, è altamente probabile che il termine del 20 gennaio debba essere prorogato al fine di consentire anche al personale della scuola di poter utilizzare le nuove norme in materia previdenziale ivi contenute.

In ogni caso prima di inoltrare la domanda il personale interessato dovrebbe verificare che agli atti della scuola di servizio e a quelli dell’ufficio scolastico territoriale sia presente tutta la documentazione che attesti il diritto al trattamento pensionistico.

Prioritario a tali fini è l’accertamento della posizione contributiva risultante agli atti dell’Inps- ex gestione Inpdap, posizione che può essere chiesta direttamente per via telematica all’istituto di previdenza o tramite un ente di patronato. Se i dati in possesso dell’istituto di previdenza dovessero non corrispondere completamente ai servizi prestati e alla contribuzione versata è consigliabile, presentando la necessaria documentazione, chiedere che siano rettificati.

Qualora nel curriculum lavorativo fossero presenti periodi di servizio prestati alle dipendenze di datori di lavoro privati o come lavoratore autonomo o libero professionista sarà opportuno prestare la massima attenzione alle disposizioni sul cumulo di periodi assicurativi contenute nell’articolo 1, commi da 195 a 198, della legge di bilancio e di stabilità 2017 ed illustrate in altra parte di questa pagina.

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