di Carlo Giuro
Per chi è iscritto ad un forma di previdenza complementare occorre ricordarsi di un adempimento cui assolvere per avere diritto ad un beneficio futuro. Entro il prossimo 31 dicembre infatti, nel caso in cui lo scorso anno (il 2015 cioè) vi fossero contributi versati e non dedotti nelle dichiarazioni dei redditi di quest’anno (730 o Modello Unico), la circostanza va segnalata al proprio fondo pensione. In questo modo sarà possibile recuperare a scadenza, al momento del pensionamento cioè, il beneficio di cui non si sia usufruito nel corso della vita lavorativa. Il caso è quello di contributi versati per importo superiore al limite annuo di deducibilità pari a 5.164,57 euro. Il principio della unicità della tassazione prevede che se si è usufruito in fase di contribuzione della deducibilità si sarà tassati al momento della prestazione finale con imposta sostitutiva del 15% che si riduce dello 0,30 per ogni anno di durata superiore al quindicesimo. Se invece non si è dedotto, si sarà esenti per tale componente al momento del pensionamento, a condizione però che si sia inviata la comunicazione prevista entro il 31 dicembre dell’anno successivo. Va invece evidenziato come l’eventuale dimenticanza della dichiarazione al fondo pensione/pip dei contributi non dedotti comporta la perdita di tale beneficio. Come comunicare al fondo pensione i contributi non dedotti? La normativa non prevede una modalità definita per adempiere all’onere della segnalazione. Va però ricordato come le forme previdenziali agevolino l’iter allegando alle comunicazioni annuali e al progetto esemplificativo personalizzato (che dall’anno prossimo sarà ridenominato in La Mia Pensione complementare), che sono inviati all’iscritto entro il 31 marzo, specifici moduli predisposti che possono essere utilizzati a tal fine. In caso contrario si può provvedere con una comunicazione in forma libera. C’è anche il caso di un soggetto che abbia aderito, nell’ottica di una ulteriore diversificazione del rischio previdenziale, contemporaneamente a più di una forma previdenziale. La comunicazione in questo caso va inoltrata soltanto ai fondi pensione in cui sono stati versati contributi che non hanno beneficiato della deduzione. In questo modo, con riferimento a tali contributi, si sarà esenti da imposizione fiscale al pensionamento. Se i contributi si riferiscano poi a familiari a carico tale comunicazione deve essere resa alla forma previdenziale con riferimento al titolare della posizione previdenziale, precisando che l’ammontare complessivo delle somme non dedotte dall’iscritto non è stato dedotto neanche dal soggetto di cui questi è a carico. (riproduzione riservata)
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