di Gabriele Ventura

No a clausole anti-avvocato inserite nelle assicurazioni. Sono infatti vessatorie perché sanciscono a carico del consumatore restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi. Lo ha stabilito l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, all’interno del provvedimento adottato nei confronti di Allianz, che aveva inserito nel contratto di assicurazione una clausola per la risoluzione delle controversie mediante il ricorso alla procedura di conciliazione paritetica. In particolare, dal 1° febbraio 2014 al 1° aprile 2016, la clausola all’interno delle polizze rc auto prevedeva che per i sinistri gestiti con la procedura di risarcimento diretto, l’assicurato si impegnava: a non affidare la gestione del danno a soggetti terzi «che operino professionalmente nel campo del patrocinio (ad esempio avvocati/procuratori legali e simili»; e a ricorrere preliminarmente alla procedura di conciliazione se l’ammontare del danno non avesse superato i 15 mila euro. In cambio del rispetto tale obbligo, l’assicurato avrebbe usufruito di uno sconto del 3,5% sul premio annuo netto Rca. Mentre in caso di violazione della clausola, l’impresa avrebbe applicato una penale di 500 euro, da detrarsi dalla somma dovuta a titolo di risarcimento. In una seconda formulazione, in uso dal 1° aprile 2016, Allianz invece disponeva che, in caso ricorso all’avvocato, la penale sarebbe stata del 20 per cento del valore del sinistro con il limite massimo di 500 euro da detrarsi dalla somma dovuta titolo di risarcimento. Secondo l’Antitrust, che nel corso del procedimento ha sentito diverse associazioni di consumatori e l’Organismo unitario dell’avvocatura, in primo luogo la clausola appare vessatoria in violazione dell’art. 33, comma 2, lettera f) del Codice del consumo, nella misura in cui addossa a carico del cliente una penale manifestamente eccessiva. In secondo luogo, la clausola risulta in contrasto con l’art. 33, comma 2, lett t) del Codice del consumo, ai sensi del quale «si presume vessatoria fino a prova contraria la clausola che ha per oggetto o per effetto di sancire a carico del consumatore restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi».
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