Caso RMP n.17
Attività: VETERINARIA
- Data di nascita: 19/09/1983
- Sesso: F
- Stato civile: Libera
- Figli a carico: 2 figli
- Reddito annuale lordo: 39.000 €
- Anzianità contributiva: 8 anni 5 mesi
Vediamo le prestazioni riconosciutegli dalla CASSA PROFESSIONALE
INVALIDITA’ TEMPORANEA O PERMANENTE (grado %)
- 30%: nessuna
- 60%: nessuna
- 80%: € 8.366
- 100%: € 18.099
*N.B.: importo comprensivo dell’assegno di accompagnamento pari a € 6.148 annui
Rischio invalidità permanente causata da malattia o infortunio
Le prestazioni, a cui ha potenzialmente diritto il soggetto, sono a carico dell’ente previdenziale obbligatorio e all’assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), limitatamente ai rischi riconducibili all’attività lavorativa. Di seguito sono riportate le pensioni e le rendite annue lorde stimate sulla base dei dati impostati per i principali livelli d’invalidità permanente, con esclusione dei casi di scarsa incidenza (invalidità <= 15%).
Il livello d’invalidità è certificato da una commissione medico-legale, con riferimento ad apposite tabelle di danno biologico approvate da recenti disposizioni in materia. L’invalidità è solo quella di tipo permanente e la norma prevede la possibilità di
PREMORIENZA
Cassa professionale 1.874 € ad ogni figlio
Prestazioni riconosciute (invalidità permanente causata da malattia o infortunio)
Le prestazioni, a cui ha potenzialmente diritto il soggetto, sono a carico dell’ente previdenziale obbligatorio (Cassa Professionisti). Di seguito sono riportate le pensioni e le rendite annue lorde stimate sulla base dei dati impostati per i principali livelli d’invalidità permanente, con esclusione dei casi di scarsa incidenza (invalidità <= 15%).
Il livello d’invalidità è certificato da una commissione medico-legale, con riferimento ad apposite tabelle di danno biologico approvate da recenti disposizioni in materia. L’invalidità è solo quella di tipo permanente e la norma prevede la possibilità di verifica di tale requisito per un massimo di due controlli consecutivi.
Le pensioni dell’ente previdenziale obbligatorio sono soggette sia alla tassazione sui redditi, sia ad eventuali riduzioni o integrazioni in funzione dei redditi residui, anche da attività lavorativa, che il soggetto possiede nell’ipotesi d’invalidità. Le altre rendite non sono soggette a tassazione. Si precisa che la totale invalidità (l’inabilità) non è compatibile con alcuna attività lavorativa residua.
Prestazioni riconosciute:
- a)Nel primo caso in esame, l’invalidità riconosciuta al professionista (30%), non darà luogo ad alcuna prestazione in quanto inferiore al minimo previsto (66,7%)
- b) Nel secondo caso in esame, l’invalidità riconosciuta al professionista (60%), non darà luogo ad alcuna prestazione in quanto inferiore al minimo previsto (66,7%)
- c) Nel terzo caso in esame, nonostante una invalidità riconosciuta notevole (80%), la prestazione liquidata al professionista è davvero modesta rispetto al reddito, siamo nell’ordine di 1/5
- d) Nel quarto caso in esame l’invalidità riconosciuta è totale (100%); purtroppo la prestazione liquidata risulta assolutamente insufficiente rispetto al reddito dichiarato, meno della metà
* importo comprensivo dell’assegno di accompagnamento pari a € 6.148 annui
N.B. La pensione di invalidità da malattia è uguale alla pensione di invalidità permanente da infortunio
Tavola sinottica delle prestazioni del Welfare State
N.B.: Tutti i dati sono stimati considerando l’anzianità attuale pari a 6 anni 5 mesi
(*) Assegno di accompagnamento: a tutti gli invalidi civili non autosufficienti (100%) e non ricoverati è riconosciuto un assegno di accompagnamento pari a 6.148 euro annui netti.
Commento e soluzioni assicurative:
Nell’esempio preso a riferimento è subito evidente che le prestazioni di assistenza, nei vari casi di invalidità, sono da considerarsi assolutamente inadeguate, rispetto al tenore di vita mantenuto precedentemente (vedesi reddito lordo in attività) e anche rispetto alle necessità di una famiglia così composta (madre separata e single), che dovrà far fronte ad una gestione della spesa quotidiana ben al di sopra di quanto percepito come assistenza pubblica. In caso di premorienza poi, le prestazioni riconosciute a figli superstiti risultano assolutamente inesistenti, anche perché siamo in presenza di poca anzianità contributiva e la situazione si commenta da sola!!!
Si suggerisce la stipula di:
- Si suggerisce la stipula di una adeguata polizza temporanea caso morte, con beneficiari i figli in parti uguali e l’estensione al caso di invalidità permanente totale.
- Una polizza di tutela infortuni e malattia con capitali congrui, che interverrà anche nei casi di invalidità oggi privi di copertura (vedi prestazioni riconosciute).
- Da non tralasciare una protezione L.T.C.
Svolgi un’analisi più approfondita con il software R.M.P. :
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