di Luigi Chiarello e Cinzia De Stefanis 

Dal 1° gennaio il sistema di tracciabilità dei rifiuti diventa totalmente operativo, incluse le relative sanzioni per irregolarità nell’utilizzo del sistema, che potranno anche arrivare fino a maxi multe da 93 mila euro. Il 31 dicembre 2015, infatti, cesserà il «doppio binario» per le imprese e gli enti obbligati a aderire al sistema di tracciabilità. In sostanza, sarà l’ultimo giorno di utilizzo del sistema tradizionale cartaceo (formulari, registro di carico e scarico e modello unico di dichiarazione ambientale), che nell’ultimo anno ha affiancato il sistema di tracciabilità informatico. Ancora un anno di tempo, invece, per i grandi impianti di combustibili, che devono adeguarsi ai nuovi limiti di emissione: chi chiede una deroga entro fine 2015 avrà tempo fino a fine 2016 per adeguarsi. A disporre questa proroga è il decreto milleproroghe approvato ieri in consiglio dei ministri. A dettare invece la scadenza del doppio binario Sistri, invece, era stato il decreto Milleproroghe dello scorso anno; più precisamente, l’articolo 9, comma 3, della legge 11/2015, che ha convertito il decreto legge n. 192/2014.

Così, dal prossimo 1° gennaio, i soggetti obbligati a utilizzare il Sistri (cioè le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e che hanno più di dieci dipendenti) non potranno più utilizzare i registri di carico/scarico cartacei e i vecchi formulari di identificazione dei rifiuti (per capirne di più si veda ItaliaOggi Sette del 21 dicembre 2015 ). Dalla stessa data scatteranno poi le sanzioni per irregolarità nell’utilizzo del sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (articolo 260-bis, commi da 3 a 9, del dlgs. n. 152/2006).

Grandi impianti di combustione. Slitta invece al 1° gennaio 2017 il rispetto dei nuovi limiti di emissione per tutti i grandi impianti di combustione. Sino a definitiva pronuncia dell’autorità competente in relazione all’istanza di deroga presentata da questi impianti, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017 (in precedenza fissate al 1° gennaio 2016), tutte le autorizzazioni continueranno a costituire titolo all’esercizio dell’attività, ma solo a condizione che il gestore dell’impianto rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga. A prevederlo, come detto, è il decreto Milleproroghe approvato ieri in consiglio dei ministri. Il termine precedentemente previsto era il 1° gennaio 2016 ma è prorogato a fine 2017 solo per i grandi impianti di combustione per cui sono vengono regolarmente presentate, entro il prossimo 31 dicembre, istanze di deroga. Attenzione, queste devono essere stilate ai sensi dei paragrafi 3.3 o 3.4 dell’allegato II, parte I, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 ovvero ai sensi dell’allegato II, parte II, alla parte quinta del dlgs n. 152/2006.

I valori più severi di emissioni inquinanti sono stabiliti per gli stabilimenti già esistenti che utilizzano biomasse. Per quelli nuovi, norme più stringenti vengono applicate anche alle sedi che utilizzano sostanze diverse dalle biomasse. In determinati casi si prevede anche che gli impianti possano comunque sforare i limiti stabiliti, al massimo fino al 2023, per un numero di ore pari o inferiore a 17.500.

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