di Carla De Lellis 

La responsabilità solidale in materia contributiva dura due anni dalla cessazione dell’appalto. Lo precisa il ministero del lavoro nell’interpello n. 29/2015, rispondendo a quesiti avanzati da Confindustria, Alleanza delle cooperative italiane e Associazione nazionale cooperative di produzione e lavoro.

Responsabilità solidale. La questione riguarda il regime di responsabilità solidale in materia contributiva. Poiché per un periodo di tempo il regime è stato disciplinato dall’art. 29, comma 2, del dlgs n. 276/2003 e contemporaneamente dall’art. 35, comma 28, del dl n. 223/2006 (convertito dalla lege n. 248/2006), è stato chiesto al ministero di chiarire come applicare il termine di decadenza di due anni previsto dalla prima norma, al fine d’individuare il periodo entro cui è possibile agire per il recupero dei contributi per responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore.

La seconda norma (art. 35), spiega il ministero, è stata vigente fino al 28 aprile 2012. Poi, è stata riformulata dal dl n. 16/2012 (convertito dalla legge n. 44/2012), che ha circoscritto il regime di responsabilità solidale alle sole ipotesi del «versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto», escludendo dalla formulazione originaria la previsione inerente la responsabilità a titolo contributivo.

 

Decadenza dopo due anni. Dall’analisi delle norme, spiega il ministero, si evince che nel periodo in cui sono state vigenti contemporaneamente le citate disposizioni (art. 29, comma 2, del dlgs n. 276/2003 e art. 35, comma 28, del dl n. 223/2006), cioè fino al 27 aprile 2012, la prima, in quanto di carattere speciale, deve considerarsi prevalente in materia contributiva rispetto alla seconda. Pertanto, ne consegue che, ai fini della applicabilità della responsabilità solidale in materia contributiva, occorre tener conto della specifica limitazione temporale prevista di due anni a partire dalla cessazione dell’appalto.