di Nicola Mondelli 

Doppio beneficio pensionistico per quei lavoratori del comparto scuola, docenti e personale Ata, ai quali l’Inps, l’istituto nazionale di previdenza sociale, ha certificato il diritto ad accedere alla pensione anticipata con i requisiti previsti dalla normativa previgente l’entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto legge 201/2011 (riforma Fornero) in quanto fruitori della quarta e sesta salvaguardia di cui alle leggi n.124/2013 e n.147/2014.

Il primo dei due benefici, quello cioè di chiedere di accedere al trattamento pensionistico anticipato con i requisiti richiesti ante Fornero è stato riconosciuto dalle citate leggi al personale scolastico che nel corso dell’anno 2011 aveva fruito dei congedi previsti dall’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 151/2001, o dei permessi di cui all’articolo 33,comma 3, della legge 104/1992 (tre giorni mensili) per assistere un parente disabile in situazione di gravità.

Il secondo è contenuto nel comma 145-bis della legge di stabilità 2016. Dispone infatti quella norma che il personale al quale l’Inps ha certificato, a metà novembre 2015, il diritto alla pensione anticipata con decorrenza 1° settembre 2015, potrà accedere al trattamento pensionistico fin dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro in deroga, pertanto, alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 297/1994 e all’articolo 59, comma 9, della legge 449/1997 norme di legge che stabiliscono che il personale del comparto scuola può accedere al trattamento pensionistico solo a decorrere dal 1° settembre successivo alla cessazione dal servizio.

Per effetto della disposizione contenute nella legge di stabilità, i docenti e il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in possesso della certificazione dell’Inps potrà ora decidere se cessare immediatamente dal prestare servizio e percepire da subito la pensione, oppure se rimanere in servizio fino al termine del corrente anno scolastico e percepire la pensione dal 1° settembre 2016.

Un’alternativa, questa, che non sarebbe stata possibile senza la deroga disposta dal citato comma 145-bis. Il personale interessato sarebbe stato infatti costretto a rimanere in servizio fino al termine del corrente anno scolastico il che avrebbe certamente vanificato la ragione stessa della norma di salvaguardia.

Nuovi limiti alla settima legge di salvaguardia. Anche nella prossima legge di salvaguardia, come prevede il comma 146 della legge di stabilità, i lavoratori del comparto scuola e Afam potranno chiedere di accedere al trattamento di pensione con i requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto legge 201/2011. La facoltà sarà però consentita al solo personale che nel corso del 2011 era in congedo, ai sensi del citato articolo 42, comma 5, per assistere figli con disabilità grave e a condizione che perfezioni entro la fine del mese di dicembre 2016 i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina ante Fornero. Saranno pertanto esclusi quei lavoratori che sempre nel corso del 2011 avevano fruito, per assistere parenti disabili in situazione di gravità, solo dei tre giorni di permesso mensile di cui all’articolo 33, comma 3. della legge 104/1992.

Gli esclusi dai requisiti pensionistici ante Fornero. Neppure nella nuova legge di stabilità è stato trovato uno spazio per riparare all’evidente errore commesso dal legislatore al momento della trasformazione in legge del decreto legge 201/2011, quello cioè di avere escluso circa 6.000 tra docenti e personale Ata dal beneficio di andare in pensione con i requisiti previsti prima dell’entrata in vigore della predetta legge anche se maturati nel corso dell’anno scolastico 2011/2012 e non solo entro i 31 dicembre 2011.

Ad avviso del viceministro dell’economia, Enrico Morando, il problema di «quota 96» troverà soluzione nei primi mesi del 2016 nel contesto delle norme sulla flessibilità in uscita per le pensioni.

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