Ma l’esigenza dell’integrale e adeguato risarcimento impedisce di attribuire loro efficacia vincolante e inderogabile e impone di valutarne l’adeguatezza ad assicurare al danneggiato l’integrale risarcimento, tenuto conto delle peculiarità del caso
Le tabelle elaborate dalle Corti svolgono indubbiamente un’utile funzione al fine di evitare eccessive disparità di trattamento e di garantire un certo grado di certezza e di prevedibilità delle decisioni, in una materia in cui non esistono parametri obiettivi di valutazione.
Esse offrono, tuttavia, criteri meramente indicativi di valutazione e debbono essere sempre attentamente calibrate con riguardo alle peculiarità del caso, soprattutto quando il mutamento dei criteri giurisprudenziali di valutazione sia sopravvenuto in corso di causa.
Proprio con riferimento ad un caso simile si è chiarito che le tabelle del Tribunale di Milano, modificate nel 2009 e applicabili dai giudici di merito su tutto il territorio nazionale, non hanno cancellato il danno morale per riassorbirlo nel danno biologico, ma hanno provveduto ad una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente all’integrità psicofisica e del danno non patrimoniale derivante dalla stessa lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva; che la fattispecie del danno morale, da intendersi come “voce” integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, trova conferma e rinnovata espressione in recenti interventi normativi, quali il D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 e il D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181, che distinguono, concettualmente ancor prima che giuridicamente, tra la “voce” di danno c.d. biologico e la “voce” di danno morale; che da tale distinzione il giudice del merito non può prescindere, trovando essa la sua giustificazione in una fonte abilitata a produrre diritto.
Anche di recente si è ribadito che il danno morale, pur costituendo un pregiudizio non patrimoniale al pari di quello biologico, non è ricompreso in quest’ultimo e va liquidato autonomamente, non solo in forza di quanto normativamente stabilito dall’art. 5, lettera e), D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37, ma in ragione della differenza ontologica fra le due voci di danno, che corrispondono a due momenti essenziali della sofferenza dell’individuo: il dolore interiore e la significativa alterazione della vita quotidiana.
In sintesi, le tabelle di liquidazione offrono i parametri di base ai quali attenersi, in vista di valutazioni tendenzialmente unitarie; ma l’esigenza dell’integrale e adeguato risarcimento dei danni impedisce di attribuire loro efficacia vincolante e inderogabile ed impone di valutarne l’adeguatezza ad assicurare al danneggiato l’integrale risarcimento, tenuto conto delle peculiarità del caso.
È appena il caso di ricordare che i principi enunciati dalla Corte di cassazione nel 2008 non stanno a significare che le somme da attribuirsi in risarcimento dei danni non patrimoniali alla vittime di lesioni personali debbano essere sempre e indiscriminatamente ridotte rispetto a quanto prima avveniva.

Sono stati invece elaborati in vista della finalità opposta, di razionalizzare la complessa materia del risarcimento dei danni non patrimoniali, richiamando gli interpreti alla necessità di commisurare le somme attribuite all’effettiva esistenza ed entità dei danni, soprattutto in materia di danno alla persona ed all’integrità fisica, le cui conseguenze pregiudizievoli di carattere non patrimoniale sono indubbiamente molteplici, complesse e suscettibili di ampliamento “a cascata”.

Da qui la sollecitazione a verificare che le varie voci di danno e la gamma dei pregiudizi che la realtà, e la fantasia degli interpreti, hanno saputo o sapranno ipotizzare quali conseguenze della lesione dell’integrità fisica (non solo il dolore fisico e psichico, che presentano rispetto al danno biologico un’autonomia concettuale chiara e facilmente individuabile; ma soprattutto il danno esistenziale e il danno alla vita di relazione nei loro molteplici risvolti – familiari, affettivi, amicali, sociali, ecc. – il c.d. danno alla qualità della vita, anche nelle sue più indirette e lontane manifestazioni, e simili) abbiano un’effettiva consistenza quali pregiudizi autonomi e diversi dai meri risvolti del danno biologico, sì da meritare un risarcimento aggiuntivo; e d’altro canto non si riducano a disagi o fastidi di carattere futile ed immeritevole di giuridica considerazione, quali ” le intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza” che “il dovere di solidarietà, di cui all’art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare” (Cass. civ. n. 26972/2011).
Il danneggiato, diciottenne alla data del sinistro, ha riportato un grado di invalidità permanente del 90%, con marcato danno psichico, comprensivo di grave deficit alla memoria, e gravissimo pregiudizio alla funzione deambulatoria.
Trattasi di lesioni in linea di principio idonee a far ipotizzare che l’infortunato abbia risentito sofferenze e danni esclusivamente morali di notevole entità e meritevoli di un compenso aggiuntivo, rispetto a quello che gli è stato attribuito per il solo danno biologico, il quale ultimo tiene conto solo delle limitazioni collegate alla perdita del “valore d’uso” del proprio corpo.
La relativa quantificazione avrebbe dovuto tenere conto della durata e dell’intensità del dolore, fisico e psichico (in relazione a numero, natura e complessità delle cure e soprattutto degli interventi chirurgici; alla limitazione delle opportunità di farsi una famiglia, di coltivare amicizie ed affetti; di svolgere attività sportive e ricreative, così via), opportunità tutte variabili da individuo a individuo in relazione all’età e alla natura delle lesioni, di cui si può tenere conto solo in sede di personalizzazione dei valori di cui alle tabelle.
La sentenza impugnata non ha dedicato una sola parola a tali aspetti, né alle ragioni per le quali non ha ritenuto di procedere neppure alla personalizzazione della somma spettante a titolo risarcitorio, in via correttiva dei rigidi valori tabellari, come previsto anche dalle tabelle milanesi del 2009.

Si ricorda che la valutazione equitativa dei danni che non possano essere quantificati nel loro preciso ammontare non deve essere una liquidazione arbitraria, cioè del tutto sganciata dall’effettiva entità del pregiudizio economico risentito dal danneggiato e manifestamente inadeguata allo scopo, e che ad essa occorre procedere con riferimento a parametri di valutazione il più possibile attendibili e razionali.
Tali non sono, ad oggi, i dati espressi dalle tabelle di capitalizzazione delle rendite vitalizie, risalenti al 1922. Donde la violazione ad opera della sentenza impugnata dell’art. 2056, 2 comma, cod. civ. e l’insufficienza-illogicità della motivazione, a fronte delle contestazioni e degli specifici conteggi sottoposti all’attenzione della Corte di merito con l’atto di appello.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, 30 luglio 2015 n. 16197