di Carla De Lellis 

La salvaguardia pensionistica non scade. Una volta riconosciuta dall’Inps, infatti, il lavoratore può esercitarla in qualunque momento e mettersi in pensione con le vecchie regole previgenti alla riforma Fornero. A precisarlo, tra l’altro, è lo stesso istituto di previdenza nel messaggio n. 7327/2015.

I chiarimenti riguardano la speciale procedura, c.d. di salvaguardia, che consente a particolari categorie di lavoratori di pensionarsi con i requisiti previgenti al dl n. 201/2011 (convertito dalla legge n. 214/2011, la riforma Fornero). Con messaggio n. 9305/2014, l’Inps ha precisato che, una volta verificata la sussistenza di requisiti e condizioni previste dalle singole norme di salvaguardia, viene inviata ai soggetti beneficiari una lettera che certifica il diritto ad accedere alla pensione in base alle vecchie regole (quelle vigenti prima dell’entrata in vigore del citato decreto legge), specificando inoltre, sulla base delle norme che regolano le disciplina delle c.d. «finestre di accesso» (che continua ad applicarsi solo ai lavoratori che usufruiscono dei vecchi requisiti di pensione), la prima decorrenza utile per ottenere la pensione. Nella lettera, quindi, l’Inps precisa la data di apertura della citata «finestra», cioè la data utile all’interessato per ottenere la pensione.

Nel messaggio n. 7327/2015 l’Inps ritorna sulla questione per precisare che, nella lettera di certificazione del diritto alla salvaguardia, è indicata la data della “prima” decorrenza teorica utile della pensione, fermo restando la possibilità per l’interessato di presentare la domanda in qualsiasi momento successivo alla predetta data. In altre parole, la data indicata dall’Inps non è vincolante ai fini del pensionamento che può avvenire in qualunque momento a partire da quella data (non prima). Infine, aggiunge l’Inps, (sebbene premettendo: «Allo stato attuale delle operazioni di monitoraggio»), con riferimento a quanti presentino domanda di pensione in salvaguardia successivamente alla data indicata nella certificazione, non sussiste alcun problema di esclusione dalla salvaguardia a causa della raggiunta copertura finanziaria.