Anche nell’ipotesi di danno da insidia stradale – qui invocata ex art. 2043 cod. civ., ancorché quest’ultima fattispecie non esaurisca la responsabilità da manutenzione stradale della PA – la valutazione del comportamento del danneggiato è in effetti di imprescindibile rilevanza; potendo tale comportamento, se ritenuto colposo, escludere del tutto la responsabilità dell’ente pubblico preposto alla custodia e manutenzione della strada, o quantomeno fondare un concorso di colpa del danneggiato stesso valutabile ex articolo 1227, primo comma, cod. civ.

Ne deriva dunque che, in caso di insidia o trabocchetto stradale, la responsabilità colposa di tale ente va certamente riguardata anche nell’eventuale concorso del fatto colposo del danneggiato; elemento, quest’ultimo, che il giudice del merito è tenuto a discrezionalmente valutare al fine di ricostruire l’effettiva eziologia del danno e la sua possibile ripartizione tra più parti.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, 28 luglio 2015 n. 15859