Sulla base di un sinistro RCO e della risposta della compagnia ASSINEWS analizza il testo di una polizza standard nella parte riguardante la garanzia RCO, prendendo in esame tre formulazioni di primari gruppi assicurativi.

Autore: Alessandro Calzavara

ASSINEWS 270 – Dicembre 2015

La fattispecie: un lavoratore subisce un grave infortunio mentre utilizza un macchinario progettato dalla stessa azienda presso la quale lavora e risultato a posteriori non conforme alla normativa in materia di sicurezza. L’azienda denuncia il danno al proprio assicuratore, che però ritiene la fattispecie estranea alla copertura prestata con la tradizionale copertura RCTO, affermando che il sinistro sarebbe stato indennizzabile solo se l’azienda avesse stipulato anche una polizza RC prodotti, invocando a conforto anche
le disposizioni della “direttiva macchine” e, in subordine, che l’eventuale indennizzabilità del sinistro in virtù della garanzia RCO non gli avrebbe impedito di effettuare successivamente rivalsa nei confronti dell’azienda quale “produttrice” del macchinario all’origine dell’infortunio.
Due gli interrogativi che sorgono da una tale presa di posizione:
a) ma l’assicuratore può rivalersi nei confronti del proprio assicurato?!
b) è vero che l’azienda avrebbe dovuto stipulare una polizza RC Prodotti per essere tenuta indenne in caso di danno subito dai suoi dipendenti?!

Partiamo dal testo di una polizza standard nella parte riguardante la garanzia RCO, prendendo in esame tre formulazioni di primari gruppi assicurativi:

Compagnia A)

“La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1) ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti l’azione di rivalsa esperita dall’INAIL per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti e dai soci a responsabilità limitata nonché gli associati in partecipazione;
2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1) o eccedenti gli stessi, cagionati ai prestatori di lavoro da lui dipendenti, ai soci a responsabilità limitata e agli associati in partecipazione, per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente.
Tale garanzia è prestata con l’applicazione della Franchigia fissa di € 2.500,00 per ciascuna persona infortunata;
3) per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro dipendenti dell’Assicurato, dai soci a responsabilità limitata e dagli associati in partecipazione non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965,n.1124,che subiscano danni in occasione di lavoro o di servizio;
4) la garanzia di cui al punto 1) si estende anche a titolari, soci a responsabilità illimitata, ai familiari coadiuvanti ed ai legali rappresentanti. La garanzia non comprende le malattie professionali.

Buona fede INAIL

Premesso che l’assicurazione R.C.O. è prestata per il personale per il quale è instaurato un rapporto giuridico di lavoro conforme alla normativa in vigore, l’assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni conserva la propria validità anche se l’Assicurato, al momento del Sinistro, non è in regola con gli obblighi di cui sopra purché ciò derivi da erronea o inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

Rivalsa Inps ex Legge 222/1984

L’assicurazione R.C.O. vale anche per le surroghe esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’Art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222”.

Compagnia B)

“La Società si obbliga … a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare(capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n.1124 e successive modifiche, nonché del D.Lgs.n.38 del 23 febbraio 2000, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti;
b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 giugno 1965 n.1124 e successive modifiche, nonché del D.Lgs.n.38 del 23 febbraio 2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui alla precedente lettera a), per morte, lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al…. L’assicurazione RCO è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge, se non in regola, che tale irregolarità derivi da accertata involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia; l’assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa dell’INPS ai sensi della L. 12 giugno 1984 n.222”.

Titolo sezione

Compagnia C)
“La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicuratodi quanto questi sia tenuto a pagare,quale civilmente responsabile ai sensi di legge,a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da Prestatori di lavoro di cui il medesimo si avvalga, per fatti verificatisi durante lo svolgimento dello loro mansioni professionali e/o di ogni altro incarico o designazione, anche se temporanea, attribuita agli stessi dall’Assicurato, salvo quanto previsto dalla definizione di Prestatori di lavoro per le persone distaccate temporaneamente presso altre aziende.
L’Assicurazione vale anche per le azioni esperite da:
1. INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R.30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni nonché per gli effetti del D.Lgs 23/2/2000 n. 38;
2. INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 222 del 12/6/1984 e successive modifiche e/o integrazioni”.
Orbene, esaminiamo ora le esclusioni previste per la garanzia RCO:

Compagnia A)

“L’assicurazione R.C.T./R.C.O. non comprende i danni:
– derivanti dalla detenzione di esplosivi, nonché dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive
– derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
– conseguenti o derivanti dall’ emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
– conseguenti o derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari … nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra”.

Compagnia B)

Compagnia B)
“Dall’assicurazione RCO sono comunque escluse le malattie professionali”.
“Le garanzie RCT e RCO non sono comunque operanti per i danni derivanti:
– da amianto … nonché da campi elettromagnetici;
– da trasformazione o assestamento energetico dell’atomo … ovvero da produzione, detenzione, uso di sostanze radioattive;
– da esposizione al “fumo passivo”;
– da atti di terrorismo e sabotaggio …;
– da attività di installazione, posa in opera, manutenzione … svolta presso terzi …”.

Compagnia C)

Compagnia C)
“L’Assicurazione R.C.T./R.C.O., non comprende i danni:
a) da detenzione o impiego di esplosivi;
b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo …
c) derivanti da malattie professionali;
d) …;
e) derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;
f ) derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;
g) conseguenti ad Atti di terrorismo e/o sabotaggio ed atti di guerra in genere;
h) derivanti da amianto;
i) derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);
j) provocati dalla produzione e/o vendita di armi da fuoco;
k) risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
l) derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati o frutto di ingegneria genetica o bioingegneria;
……………
Sono altresì esclusi gli importi che l’Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali a carattere sanzionatorio o di altre norme imperative di legge”.
È evidente in tutti e tre i casi che la lista di esclusioni (per la verità spesso più propriamente
riferibili alla separata garanzia “malattie professionali”, dove infatti vengono riproposte) non riguarda difetti o vizi dei macchinari impiegati nell’azienda assicurata per lo svolgimento della sua attività.
Né si possono ritenere applicabili quelle talvolta previste per la sezione RCT (ad esempio, sono esclusi i danni a terzi “cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi e quelli dovuti a difetto originario delle cose vendute, consegnate e/o somministrate”), in quanto non richiamate e perché in ogni caso previste per danni verificatisi dopo la consegna a terzi o dovuti a difetto originario delle cose vendute, consegnate e/o somministrate.
Quindi l’infortunio in sé e per sé considerato rientra appieno nella garanzia RCO in tutte le soluzioni assicurative considerate. Ma allora, nella fattispecie, l’assicuratore potrebbe avere fatto riferimento alla norma dell’art. 1916 cod. civ. secondo cui “l’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili”? La conclusione positiva sarebbe sorprendente: invero l’assicuratore di RC non può agire in surroga nei confronti dell’assicurato, proprio perché l’articolo citato riserva tale facoltà all’assicuratore nei confronti dei terzi responsabili surrogandosi nei diritti del proprio assicurato! (*)
Le stesse polizze contengono anche una sezione RC prodotti:

Compagnia A)

“La Società nei limiti del massimale indicato in polizza si obbliga a tenere indenne l’Assicuratodi quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti inerenti la sua attività – per i quali l’Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore – dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione.
L’assicurazione comprende i danni materiali cagionati dai suddetti prodotti derivanti da errori di progettazione, imballaggio, confezionamento o nelle istruzioni per l’uso e/o la manutenzione.”
Da notare che nell’ambito delle esclusioni, prevede fra l’altro che non sono considerati terzi:
“gli addetti all’attività assicurata soggetti all’INAIL e tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l’assicurazione”.

Compagnia B)

“La Società si obbliga … a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi dal difetto dei prodotti descritti in polizza – per i quali l’Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore – dopo la loro messa in circolazione per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso descritto in polizza”.
In questo caso nessuna esplicita esclusione dal novero dei terzi dei dipendenti, ma la garanzia riguarda i danni a terzi dal difetto dei prodotti “dopo la loro messa in circolazione”.

Compagnia C)

“Si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi dal difetto dei prodotti descritti in Polizza, fabbricati, venduti o distribuiti dall’Assicurato stesso per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi dopo la loro messa in circolazione”.
Anche in questo caso nessuna esplicita esclusione dal novero dei terzi dei dipendenti, ma la garanzia riguarda solamente i danni a terzi dal difetto dei prodotti “in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi dopo la loro messa in circolazione”.
Quanto alla garanzia RC prodotti – ove stipulata – non avrebbe quindi assolto la funzione asserita in quanto gli “addetti” e tutti coloro che partecipano manualmente all’attività sono (in un caso) esplicitamente esclusi dal novero dei terzi e (comunque) perché la garanzia RC Prodotti vale solo dopo la messa in circolazione del prodotto (che nella fattispecie non è ovviamente avvenuta). Né può sortire effetto diverso il richiamo alla “direttiva macchine” 2006/42/CE, secondo cui, fra l’altro e con riferimento alla fattispecie in esame, gli obblighi di sicurezza (**) incombono su chiunque immetta la macchina o il componente di sicurezza sul mercato o assembli macchine o parti di macchine o componenti di sicurezza di origini diverse per la successiva immissione sul mercato o costruisca la macchina o il componente di sicurezza per uso proprio (art.4 punto 7 – procedura di certificazione).
Al paragrafo 80 della relativa “Guida” (reperibile sul sito web della Commissione) si precisa che il soggetto che fabbrica una macchina per uso personale è considerato un fabbricante e deve assolvere a tutti gli obblighi di cui all’articolo 5. In questo caso, la macchina non viene immessa sul mercato, in quanto non è fornita dal fabbricante a un altro soggetto ma è utilizzata dal fabbricante stesso. Tuttavia, tale macchina dovrà essere conforme alla direttiva macchine prima della messa in servizio.
Senza alcuna pretesa di esaustività, sembra di poter affermare che la direttiva non cambia i termini della questione: anzi conferma che la RC prodotti non sarebbe invocabile (la macchina non è stata immessa sul mercato), mentre gli obblighi di sicurezza gravanti sul datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. (in primis) e normativa di recepimento delle direttive in materia rappresentano il rischio tutelato dalla garanzia RCO.
La conclusione: sostenere l’indennizzabilità del sinistro solo in presenza di polizza RC prodotti, salvo poi verificare che questa escludeva la fattispecie di danno, non è un esempio di correttezza (e buona fede) nell’esecuzione del contratto. Principio al quale dovrebbe essere ispirato il comportamento delle imprese alla stregua di quanto disposto dal codice delle assicurazioni (art. 183 – “Nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti le imprese e gli intermediari devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati”) e, prima ancora, dalle norme del codice civile (artt. 1175 e 1176). Ma fa riflettere anche sul significato che il modulo sull’adeguatezza dovrebbe avere in concreto laddove un rischio potesse risultare in ipotesi non coperto dal prodotto proposto e sulle responsabilità che l’intermediario si potrebbe trovare a sopportare nel caso in cui non avesse opportunamente sottolineato e illustrato l’eventuale inadeguatezza della soluzione assicurativa suggerita.

(*) Per una disamina dell’istituto, I.Partenza, “L’assicurazione di responsabilità civile generale”, Giuffrè 2009, pag. 28 ss.
(**) Le direttive UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro fissano i requisiti minimi, il che significa che gli Stati membri restano liberi di mantenere o adottare requisiti più rigorosi, se lo ritengono opportuno.
Le direttive più importanti concernenti l’uso delle macchine sono: – la direttiva 89/391/CEE92 sulla sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.
– la direttiva 2009/104/CE93 sull’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro. Si tratta della seconda direttiva particolare adottata nell’ambito della direttiva “quadro”.
“Ai sensi della direttiva 2009/104/CE, i datori di lavoro devono mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature di lavoro adeguate al lavoro da eseguire e che siano conformi a qualsiasi direttiva UE ad esse applicabile. Le disposizioni della direttiva 2009/104/CE si applicano alle macchine in servizio nei posti di lavoro. Durante l’esistenza della macchina il datore di lavoro adotta le misure necessarie per assicurare che la macchina in servizio sia tenuta, mediante una manutenzione adeguata, ad un livello tale da soddisfare le disposizioni applicabili al momento della prima messa a disposizione nell’impresa o nello stabilimento,95 il che non significa che la macchina debba essere tenuta “come nuova”, essendo soggetta ad usura. Tuttavia, occorre effettuare la necessaria manutenzione per garantire che essa continui a soddisfare i requisiti applicabili in materia di sicurezza e di tutela della salute. Pertanto, una macchina che era oggetto delle disposizioni della direttiva macchine al momento della sua prima messa a disposizione deve essere mantenuta conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva macchine applicati al momento della prima immissione sul mercato o della prima messa in servizio. Ciò vale anche ogni volta che la macchina viene modificata dall’utilizzatore nel corso della sua esistenza, a meno che le modifiche siano così sostanziali che la macchina modificata sia da considerare come una nuova macchina, soggetta quindi a una nuova valutazione di conformità ai sensi della direttiva macchine” (vds. Guida all’applicazione della direttiva “macchine” 006/42/CE- 2^ edizione- §140 Normative nazionali sulla salute e la sicurezza dei lavoratori).