Figli tutti uguali dinanzi all’Inps. Per il diritto alla pensione ai superstiti, infatti, non conto più la distinzione tra «figli legittimi» e «figli naturali». Tutti ne hanno diritto a condizione di non aver superato il 18° anno di età alla data di decesso del genitore (lavoratore o pensionato).

Figli tutti uguali. Con il dlgs n. 154/2013 (in vigore dall’anno scorso) è stata eliminata ogni discriminazione fra figli nati nel e fuori dal matrimonio, così garantendo una completa eguaglianza giuridica tra «figli legittimi» e «figli naturali» (le norme non fanno più questa distinzione, ma parlano sempre e soltanto di «figlio»). Ciò ha avuto conseguenze, tra l’altro, anche a proposito dei figli superstiti aventi diritto alla pensione: ne hanno diritto tutti i «figli» (legittimi o naturali) e le persone a essi equiparati (si veda tabella) che, alla data di decesso del genitore (lavoratore o pensionato) non abbiano superato il 18° anno di età. Valgono le seguenti particolarità:

 

  • non c’è vincolo dell’età per il figlio riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso;

     

  • per i figli superstiti studenti che non prestino lavoro retribuito e a carico del genitore defunto al momento della morte, il limite di 18 anni è elevato a 21 anni in caso di frequenza di scuola media o professionale e a tutta la durata del corso di laurea, ma non oltre al 26° anno di età, in caso di frequenza dell’Università.

     

    Il requisito del carico. Il requisito del carico risulta verificato al ricorrere delle seguenti due condizioni:

     

  • stato di bisogno del superstite, determinato dalla sua condizione di non autosufficienza economica con riferimento alle esigenze medie di carattere alimentare dello stesso, alle sue fonti di reddito, ai proventi derivanti dall’eventuale concorso al mantenimento da parte di altri familiari. La condizione sussiste praticamente quando il reddito individuale, dedotti i redditi non computabili per legge (pensioni di guerra, borse di studio, assegni di studio, pensioni ai ciechi civili), non supera l’importo del trattamento minimo di pensione, maggiorato di un dodicesimo (a titolo di «tredicesima mensilità»), e maggiorato del 30%;

     

  • mantenimento abituale del superstite da parte del dante causa. Tale condizione si desume dall’effettivo comportamento di quest’ultimo nei confronti dell’avente diritto. In tale valutazione assumono particolare rilevanza i seguenti elementi: la convivenza, ossia l’effettiva comunione di tetto e di mensa, ovvero la non convivenza.

     

    Chi è «studente». Sono considerati studenti, ai fini della concessione della pensione ai superstiti, i figli che alla data di morte del genitore:

    a) hanno un’età compresa tra 18 e 21 anni e frequentano la scuola media o professionale;

    b) hanno un’età compresa tra 18 e 26 anni e risultano iscritti all’università o a scuole di livello universitario in un anno accademico compreso nella durata del corso di laurea.

    Attenzione; la locuzione «scuola media o professionale» deve essere letta alla luce della nuova articolazione del sistema d’istruzione e formazione, il quale prevede i seguenti livelli:

     

  • scuola dell’infanzia;

     

  • primo ciclo di istruzione, suddiviso in scuola primaria della durata di 5 anni e scuola secondaria di primo grado, che dura 3 anni;

     

  • secondo ciclo di istruzione, che si compone del sistema dell’istruzione secondaria superiore, della durata di 5 anni, e dell’istruzione e formazione professionale, con percorsi di durata triennale e quadriennale.

    Pertanto, la frequenza della scuola secondaria di primo grado o di una delle scuole ricomprese nel secondo ciclo d’istruzione dà diritto al riconoscimento/proroga della pensione ai superstiti fino al ventunesimo anno di età. Ai fini del calcolo del periodo di inizio o termine della liquidazione della pensione, la durata del corso nelle scuole secondarie e professionali va dal 1° settembre al 31 agosto dell’anno successivo. Qualora lo studente frequenti l’ultimo anno di corso, il termine dell’anno scolastico è fissato al: 30 giugno per la scuola secondaria di primo grado; 31 luglio per la scuola secondaria di secondo grado. Inoltre, se il ciclo di studi comprende più corsi che si susseguono con intervalli, sono considerati periodi di frequenza anche gli intervalli tra un corso e l’altro; in caso di frequenza di singoli corsi la durata coincide con la durata effettiva del corso.

    Perfeziona il requisito dello «status di studente» ai fini del riconoscimento/proroga del diritto a pensione ai superstiti per tutta la durata del corso, ma non oltre il 26° anno di età, l’iscrizione a:

     

  • università statali e non statali riconosciute;

     

  • altro tipo di scuola legalmente riconosciuta cui si accede mediante diploma rilasciato a seguito del completamento del secondo grado dell’istruzione superiore;

     

  • corsi di livello universitario;

     

  • scuole di specializzazione o perfezionamento, corsi di perfezionamento, corsi d’integrazione e di cultura annessi a facoltà universitarie.

    Il diritto a pensione è riconosciuto quando il decesso (lavoratore o pensionato) avviene nel periodo d’iscrizione del figlio superstite a uno degli anni accademici che costituiscono il corso di laurea o il corso stabilito dagli statuti delle scuole di perfezionamento, nonché in caso di iscrizione classificata come «fuori corso» dello studente che non supera gli esami propedeutici.

    La qualifica di studente universitario si perde comunque al compimento del 26° anno di età o al conseguimento della laurea non seguito dall’iscrizione a un corso di perfezionamento ovvero ad altro corso di laurea. In tabella varie ipotesi particolari di «studenti» e «lavoratori».

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