di Antonio Ciccia Messina 

In caso di incidente stradale si applica la legge italiana per risarcire i parenti della vittima residenti in un altro stato dell’unione europea. Lo ha stabilito la Corte di giustizia della unione europea (sentenza 10 dicembre 2015, resa nella causa C-350/14), decidendo che si applica il diritto italiano per indennizzare un cittadino residente in Romania, padre di una donna investita in Italia e deceduta a causa del sinistro. Nella vicenda in esame la defunta aveva madre e nonna residenti in Italia e il padre, invece, rimasto nello stato di origine. A causa della mancata identificazione del veicolo responsabile del fatto, è intervenuto il Fondo vittime della strada e la questione del risarcimento dei danni al padre è stata portata davanti al giudice. Il tribunale si è posto una questione di impostazione generale e cioè l’individuazione del giudizio applicabile all’interno dell’Unione. In astratto potrebbe essere applicabile la legge del paese in cui è avvenuto il sinistro (Italia) oppure quella del paese del danneggiato (Romania): in quest’ultimo caso non ci sarebbe applicazione delle norme sul risarcimento a carico del Fondo vittime. La soluzione dipende da come si interpreta l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (Ce) n. 864/2007 dell’11 luglio 2007, noto come «regolamento Roma II». Questo articolo prescrive che «la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto». Tradotto: si applica la legge dello stato in cui si è verificato il danno e le cose non cambiano se in un altro paese si sono verificate «conseguenze indirette». Detto altrimenti alle «conseguenze indirette» si applica la legge dello stato in cui si è verificato il danno. Quindi se le conseguenze patite dal padre sono un autonomo danno, allora si applica la legge romena; se sono conseguenze indirette si applica la legge italiana. La corte di giustizia ha risposto che i danni subiti personalmente dalla vittima dell’incidente sono danno diretto, mentre i pregiudizi subito dai familiari sono una conseguenza indiretta. Si applica, pertanto, la legge italiana. Vediamo i passaggi della motivazione della sentenza. Quando i familiari della vittima di un incidente stradale vogliano ottenere il ristoro del pregiudizio personalmente subìto a causa della morte del loro congiunto, è necessario stabilire se i danni, morali o patrimoniali costituisca il «danno» preso in considerazione ai sensi del regolamento Roma II oppure una conseguenza indiretta del fatto dannoso. Dalla risposta a tale quesito dipende la scelta del diritto sostanziale applicabile. In caso di lesioni alla sfera personale o danni patrimoniali, si legge nella sentenza in esame, il paese del luogo in cui il danno diretto si verifica è quello del luogo in cui è stata subita la lesione alla sfera personale o si è verificato il danno patrimoniale. Nel caso dei sinistri stradali, il danno diretto, inteso come primario, è quello costituito dalle ferite che hanno condotto alla morte la vittima dell’incidente. Quanto alle conseguenze subite dai congiunti della vittima, queste devono essere considerate come conseguenze indirette. L’applicazione della legge del luogo d’insorgenza del danno diretto, cioè del danno primario consente di evitare disparità di trattamento. Tutte le domande di risarcimento sono trattate con la stessa legge e si evita il rischio che un singolo evento dannoso principale possa dare luogo a diverse richieste risarcitorie, potenzialmente soggette a leggi di tanti stati diversi quanti sono i luoghi in cui risiedono i familiari della vittima del sinistro.