L’opzione part-time premia il lavoratore con un doppio bonus. Il primo è il riconoscimento di un premio in busta paga che andrà parzialmente a rimediare la perdita di stipendio per via della ridotta prestazione di lavoro. Tale bonus, a carico del datore di lavoro (il quale beneficia della ridotta retribuzione da erogare al lavoratore per via del part-time), è equivalente ai contributi a fini pensionistici che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare per il lavoratore (e che invece non versa per via del part-time). Il bonus (i contributi) ammonta al 33% della retribuzione non erogata al lavoratore in virtù del ridotto orario di lavoro. Tale importo, sebbene finisca in busta paga, è escluso dal reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato ai contributi previdenziali, non per la quota a carico del datore di lavoro e né per la quota a carico del lavoratore. Su esso, quindi, il lavoratore non paga né tasse, né subisce altre trattenute. Il secondo bonus è di tipo contributivo. Per tutto il periodo di lavoro a part-time, al lavoratore vengono riconosciuti i contributi figurativi per la quota di orario di lavoro non lavorata, così da conservare quasi in misura integra la costituzione nel tempo della sua futura pensione (carriera contributiva).

 

Serve una domanda. L’opzione per il part-time viene concessa a domanda, previa autorizzazione della direzione territoriale del lavoro. Il datore di lavoro, a tal fine, con riferimento al lavoratore che intende avvalersi dell’opzione, dovrà dare comunicazione all’Inps e alla stessa direzione territoriale del lavoro della stipulazione del contratto di lavoro a termine e a part-time, secondo le modalità che verranno stabilite da apposito decreto. L’opzione per il part-time, con tutti i relativi benefici, sarà riconosciuta dall’Inps una volta verificata la ricorrenza di presupposti e requisiti.

 

Il vincolo di «bilancio». L’opzione per il part-time potrà essere riconosciuta nel limite massimo di 60 milioni di euro per l’anno 2016, 120 milioni di euro per l’anno 2017 e 60 milioni di euro per l’anno 2018. Se finiscono i soldi, finisce anche la facoltà di opzione. A tal fine, è affidato all’Inps il compito di provvedere a monitorare le domande man mano presentate dai datori di lavoro. Qualora dovesse risultare il raggiungimento del limite delle risorse, anche in via prospettica, l’Inps bloccherà le richieste e non prenderà più in esame ulteriori domande.

 

Due mesi per l’attuazione. La misura non è ancora operativa (perché la legge di Stabilità non è ancora in vigore) e non lo sarà prima di qualche mese, perché per la concreta attuazione è necessaria l’emanazione di un decreto da parte del ministro del lavoro, di concerto con quello dell’economia, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di Stabilità (quindi entro i primi giorni di marzo 2016, atteso che la legge di Stabilità entra in vigore il 1° gennaio 2016).