di Fabrizio G. Poggiani 

Responsabilità aggravata per il commercialista. Pene aumentate della metà se il reato è commesso, nell’esercizio delle attività di consulenza fiscale, da un professionista e/o da un intermediario finanziario o bancario.

La Fondazione nazionale dei commercialisti ha pubblicato ieri un documento concernente la nuova aggravante, di cui al comma 3, dell’art. 13-bis, dlgs 74/2000 (penale-tributario).

Il documento è interessante giacché analizza una serie di criticità delle disposizioni appena richiamate, introdotte dal legislatore con il dlgs 158/2015 (entrato in vigore il 22/10/2015) con l’obiettivo di riordinare la materia penale-tributaria, come indicato dalla legge delega 23/2014.

Il nuovo art. 13-bis, dlgs 74/2000, infatti, prevede che le pene previste «per i delitti di cui al titolo II sono aumentate della metà se il reato è commesso dal concorrente nell’esercizio dell’attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario, attraverso l’elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale».

L’aggravante ha una portata applicativa molto incerta e indeterminata, con il rischio di esporre ulteriormente il professionista, già colpito da un coefficiente di rischio da reato molto alto.

La norma risulta di difficile interpretazione e, di conseguenza, di altrettanto difficile applicazione, giacché la stessa è fin troppo generica e vaga, ancorché s’intenda colpire, in maniera più severa, chi concorre alla realizzazione del reato, sfruttando ruolo e competenze professionali.

Con riferimento alla definizione di «modelli di evasione fiscale», il documento sottolinea che la semplice attività di consulenza «deviata» non sembra integrare i presupposti per l’applicazione dell’aggravante, ma che una tale definizione lascia fin troppa discrezione al giudice adito nell’applicazione della circostanza in esame.

Detta discrezionalità dovrebbe essere ridimensionata da una visione più ampia della riforma della materia penale-tributaria, dovendo far riferimento all’irrilevanza penale dell’elusione e alla riforma della disciplina sull’abuso del diritto, che è stato esteso a tutta la materia tributaria.