L’art. 141 Codice delle Assicurazioni prevede che salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.

Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall’articolo 148. L’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all’articolo 145.
Il nuovo Codice delle Assicurazioni ha introdotto una novità rilevante prevedendo l’azione diretta del terzo trasportato, danneggiato a seguito del sinistro stradale, nei confronti dell’impresa assicuratrice del veicolo.

Lo scopo della norma è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell’impresa assicuratrice, risparmiandogli l’onere di dimostrare l’effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
La nuova normativa è stata oggetto di numerose critiche da parte della dottrina ed è stata oggetto di censure di legittimità costituzionale da parte dei giudici di merito, censure che peraltro non hanno trovato accoglimento da parte della Corte costituzionale intervenuta sul punto con ordinanza n. 440 del 23 dicembre 2008.

Tale ordinanza ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost.

La Corte, nell’ordinanza in esame, ha chiarito che è ben possibile accedere ad una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, in base alla quale è possibile ritenere che detta norma si limiti in realtà “a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente anche nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso”.
L’azione di cui all’art. 141 ha come fattispecie costitutiva una fattispecie complessa, che è data anzitutto dall’avere il trasportato a qualsiasi titolo (art. 122, comma 2, del d.lgs. 209/2005) subito un danno per un illecito da circolazione in occasione del trasporto sul veicolo e, quindi, dall’essersi verificato tale illecito.

In riferimento a tale illecito è la legge che all’art. 122, comma 2 del d.lgs. 209/2005, prevede che l’assicurazione obbligatoria debba comprendere anche la copertura di tale danno e tale copertura sussiste quale che sia il titolo di responsabilità nel rapporto fra trasportato e proprietario o conducente del veicolo.

Invero, questa previsione, se ad essa non si accompagnasse quella dell’art. 141, che lo abilita all’azione diretta, introducendo nella fattispecie costitutiva dell’azione esercitarle appunto tale espressa previsione normativa, non lo abiliterebbe ad esercitare la garanzia assicurativa, che potrebbe essere attivata soltanto dall’assicurato, come di norma nel caso di assicurazione per la responsabilità civile.
Alla luce di tali principi ha errato il giudice di appello nel rigettare la domanda sul rilievo che l’attrice non aveva fornito la prova delle modalità con cui si era svolto l’incidente al fine di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti e ed eventualmente di applicare la responsabilità la presunzione di corresponsabilità di cui all’articolo 2054, 2 comma cod.civ..
Tale accertamento è al di fuori della previsione dell’articolo 141 Codice delle Assicurazioni in quanto la responsabilità della compagnia assicuratrice del vettore prescinde “dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”.

In questo modo il Legislatore ha voluto introdurre una disposizione che sembra volta ad impedire la spendita di risorse processuali per l’effettuazione di tale tipo di accertamento (rinviando le questioni relative al regresso al rapporto tra le imprese assicurative coinvolte ai sensi degli artt. 141, quarto comma e 150 del Codice delle assicurazioni).
In applicazione dell’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni, il terzo trasportato per essere risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro deve fornire la prova di aver subito un danno a seguito del sinistro, ma non delle modalità dell’incidente al fine di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, 30 luglio 2015 n. 16181