di Giovanni Barbara – partner KStudio associato (Kpmg)

Solvency II è in arrivo. Mancano meno di due settimane all’entrata in vigore (1° gennaio 2016) nel nostro ordinamento della tanto discussa direttiva (2009/138/CE). Il sistema Solvency II è articolato su tre pilastri interconnessi; il primo riguarda i requisiti finanziari (valutazione degli attivi, riserve tecniche, fondi propri e requisiti di capitale); il secondo pilastro riguarda i requisiti qualitativi e le regole di vigilanza (poteri e procedure di vigilanza, corporate governance, controllo interno e risk management); il terzo riguarda i requisiti d’informativa e disclosure. In particolare, la logica sottesa a Solvency II è rappresentata dalla necessità da parte delle imprese di identificare e misurare con sempre più efficienza e trasparenza i rischi assunti, per poterli poi al meglio mitigare. A tal proposito la direttiva introduce un nuovo regime di vigilanza prudenziale con l’obiettivo di fornire un quadro regolamentare finalizzato tanto alla massima tutela degli utenti del servizio assicurativo quanto alla creazione di un nuovo sistema che fornisca alle autorità di vigilanza gli strumenti adatti per poter valutare la solvibilità globale di una compagnia. Non solo. La direttiva si preoccupa oltremodo di delineare linee guida atte ad apportare innovazioni tanto sull’organizzazione e sulle strategie delle compagnie quanto sulle stesse attività di vigilanza che d’ora in avanti dovranno sempre più improntarsi a un approccio orientato ai rischi (risk based) e prospettico (forward-looking), cioè incentrato anche sulla valutazione della capacità dell’impresa di gestire appropriatamente i rischi, oltre che sulla verifica ex-post del rispetto dei requisiti. Ecco quindi che la progressiva definizione a livello europeo della disciplina di Solvency II mostra così un quadro prudenziale armonizzato per le imprese assicuratrici attive nell’Ue. Va in ogni modo ricordato come, oltre alla direttiva, il pacchetto regolamentare di Solvency II è composto dagli innumerevoli interventi in materia assicurativa effettuati in questi ultimi mesi dalle diverse authority, quali i set di standard tecnici di implementazione (Implementing Technical Standards-Its) pubblicati in Gazzetta Ufficiale solo lo scorso 12 novembre o le linee-guida emanate da Eiopa relative al trattamento prudenziale da riservare agli investimenti in società di gestione delle infrastrutture. Alla luce di tutto ciò, Solvency II sarà un’altra importante scossa positiva per il mercato assicurativo, già in profonda evoluzione alla luce della recentissima approvazione da parte del Parlamento Ue della direttiva sull’intermediazione assicurativa, che dovrà essere ora recepita dai Paesi membri entro due anni. La nuova disciplina, infatti, ridisegnando profondamente l’attività di intermediazione assicurativa, regolerà tutte le fasi di produzione e distribuzione di prodotti assicurativi, mirando alla concorrenza del mercato, alla tutela dei consumatori e alla diffusione di informazioni più trasparenti sull’attività dei distributori e sui prodotti. Ora non rimane che aspettare il 1° gennaio, quando Solvency II e la direttiva Omnibus 2 (2014/51/UE) entreranno in vigore nei Paesi europei sostituendo le 14 direttive in materia di assicurazione e riassicurazione note come Solvency I, oramai vecchie di trent’anni. Di certo avranno un impatto di notevole importanza sul mercato assicurativo. (riproduzione riservata)