Pagina a cura di Stefano Loconte  

 

La voluntary disclosure è legge. La lotta all’evasione e all’elusione fiscale, nonché all’erosione della base impositiva, così voluta soprattutto per le difficoltà finanziarie degli ultimi anni, trova finalmente nel dettato normativo la sua, si auspica, concreta realizzazione. Nessuna modifica rispetto al disegno di legge approvato precedentemente alla Camera. Vediamo dunque quale situazione si prospetta, con particolare riferimento agli effetti, nel caso di adesione o meno alla procedura di collaborazione volontaria. È innanzitutto confermata l’esclusione di punibilità per chi accede alla procedura di disclosure per tutti i reati tributari dichiarativi (compresi quelli fraudolenti) e l’omesso versamento di ritenute certificate e di Iva. Nello specifico non sono punibili i seguenti reati: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 dlgs 74/2000), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 dlgs 74/2000), dichiarazione infedele (art. 4 dlgs 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5 dlgs 74/2000), omesso versamento di ritenute certificate (art. 10bis dlgs 74/2000) e omesso versamento di Iva (art. 10-ter dlgs 74/2000).

Rimane escluso e dunque non sussiste copertura per il reato ex art. 8 dlgs 74/2000 in merito all’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (ugualmente rimangono punibili i reati ex artt. 10 e 11 del medesimo decreto legislativo, rispettivamente «Occultamento o distruzione di documenti contabili» nonché «Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte»).

Sul versante penale, è altresì esclusa la punibilità per il reato di riciclaggio ai sensi dell’art. 648-bis c.p., per il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ai sensi dell’art. 648-ter c.p. nonché per il reato di autoriciclaggio ai sensi dell’art. 648-ter1 c.p. (quest’ultimo introdotto con l’approvazione definitiva del ddl sulla voluntary disclosure). Tale esclusione opera solo ed esclusivamente nel caso siano commessi in relazione alle violazioni tributarie sopra indicate.

Non vi è dubbio che tali benefici premiali costituiscono un rilevante punto di forza e attrazione che, con tutta probabilità, persuaderà molti contribuenti ad accedere alla procedura de qua.

Anche dal punto di vista delle sanzioni amministrative, sono evidenti i vantaggi che possono derivare dall’adesione. Invero, le sanzioni previste per le violazioni sul Quadro RW vengono ridotte alla metà del minimo edittale (minimo edittale che è pari al 3% nel caso di attività detenute in paesi White List, e del 6% nel caso di attività detenute in paesi Black List) per arrivare, quindi, a una percentuale dell’1,5 ovvero del 3. Ciò si realizza, si badi, in presenza di talune condizioni ovvero se le attività sono o vengono trasferite in Italia o in un paese See, oppure se il contribuente rilascia all’intermediario estero apposita autorizzazione a trasmettere tutte le informazioni.

Nei casi diversi dalle fattispecie sopracitate, il comma 4 dell’art. 5-quinquies, secondo periodo, della Legge 167 del 1990 prevede che la sanzione sia determinata nella misura del minimo edittale ridotta di un quarto. In tali situazioni, quindi, la sanzione è pari al 2,25% ovvero al 4,5% (che sono rispettivamente un quarto del minimo edittale del 3% e del 6%) a seconda che gli investimenti e le attività non dichiarate siano detenute in Stati White List ovvero in Stati a fiscalità privilegiata.

In caso di definizione agevolata delle sanzioni ex art. 16, co 3, dlgs 472/97, il legislatore prevede un ulteriore abbattimento a 1/3 del minimo.

Per quanto concerne le sanzioni in caso di omessa o infedele dichiarazione dell’imposta sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, Irap e Iva, le stesse sono ridotte di 1/4 del minimo della misura prevista ex lege. Anche in tale circostanza è possibile l’abbattimento sino a 1/6 del minimo dovuto all’adesione.

La procedura, alla luce di quanto esposto, prevede dei vantaggi evidenti dei quali il contribuente, ove decidesse di non aderire entro la data ultima del 30 settembre 2015, non potrebbe godere andando incontro non solo a un esborso economico non indifferente ma soprattutto, nel caso si riscontrino reati penali, alla mancata copertura penale.

La valutazione ultima andrà compiuta caso per caso ma di certo, allo stato dell’arte, la collaborazione volontaria rappresenta l’ultima valida e opportuna occasione per il contribuente di regolarizzare definitivamente la propria situazione con il Fisco alla luce, si ricorda, del mutato scenario internazionale che vede finito il segreto bancario e automatizzato lo scambio di informazioni.

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