di Francesco Squeo  

 

È facile l’accesso alla procedura di collaborazione volontaria. È quanto emerge da una prima analisi della modulistica di due pagine resa disponibile dall’Agenzia delle entrate (si veda ItaliaOggi di ieri). Le Entrate dovrebbero creare, similmente a quanto già accade per la procedura di ruling internazionale, un binario «dedicato» su cui far viaggiare le istanze telematiche, posto che parrebbe ormai superato il precedente approccio consistente nella consegna diretta ovvero mediante raccomandata A/R dell’istanza indirizzata all’UcifiI. A ben vedere detta nuova modalità incorpora il pregio di rendere sicuri sia i dati del soggetto istante, unitamente ai soggetti eventualmente a questo collegati, che quanto a corredo del modello inoltrato telematicamente. A tali fini si disporrà di una ricevuta di avvenuto inoltro (che dovrebbe perciò valere quale «protocollo» dell’istanza di ammissione alla procedura che rappresenta, a tali fini, elemento di prova e come tale opponibile soprattutto ai fini dell’eventuale sopraggiungere di cause altrimenti ostative). Ciò dovrebbe comportare il beneficio di snellire il lavoro dell’Ucifi, aprendo spazi a eventuali riunioni preventive senza la spendita delle generalità del contribuente, limitatamente ai casi più complessi e delicati, onde consentire ai professionisti di avere un primo quadro chiaro del pensiero dell’Ucifi, su basi «teoriche».

Altro elemento di novità (rispetto alle bozze rese disponibili per la discussione sul sito delle Entrate nel febbraio scorso) è rappresentato dall’aver ora previsto che il soggetto istante (il richiedente) sia solo uno: un’unica richiesta non potrà comprendere una pluralità di persone istanti, per come si evince chiaramente dal modello che concerne un unico riquadro a ciò dedicato. Permane, invece, l’obbligo di dover indicare i soggetti collegati, per questi intendendosi coloro i quali (unitamente all’istante) abbiano collegamenti con le attività estere rilevanti (ovvero nel caso di emersione «nazionale» di coloro i quali abbiano interessi rilevanti sulle attività nazionali e, più propriamente, sui redditi evasi), quali i titolari effettivi, i titolari effettivi ma non intestatari, gli intestatari ma non titolari effettivi, coloro i quali abbiano avuto titolo a operare mediante delega sulle attività estere, ovvero «altro», nel cui merito parrebbero entrare a pieno titolo i soci nel caso di società. Infatti, come noto, la legge dispone la possibilità che istanti possano essere le società.

Ma procediamo nell’analisi puntuale del modello in tutti i suoi riquadri. Alla voce «emersione» vi è la richiesta della spunta della casella «internazionale» ovvero «nazionale», di cui all’art. 5-quater, comma 1, ovvero all’art.5-septies, comma 2, del dl n.167/90 per come ora emendato. Segue la richiesta di indicazione dei dati del contribuente mediante l’indicazione del codice fiscale, sia in caso di persona fisica che società o ente (inclusi i trust). Occorre poi indicare il professionista incaricato di rappresentare il contribuente innanzi all’Agenzia delle Entrate, unitamente ai recapiti utilizzabili ai fini delle comunicazioni che, inevitabilmente, anche a mezzo telefonico intercorreranno tra l’Agenzia (in primis l’Ucifi) e il professionista rappresentante. Segue poi un riquadro nel quale occorre evidenziare se il contribuente si avvarrà degli effetti di cui alle dichiarazioni riservate di cui allo scudo fiscale-ter e si ritiene, nonostante il solo riferimento all’art. 13-bis del dl 78/2009, anche a quelle di cui alle precedenti edizioni di scudo fiscale, in quanto detto articolo a mente dei commi 4 e 5 ne richiama le disposizioni e gli effetti. Si diceva dei soggetti collegati: il timore della delazione dovrebbe essere superabile qualora fosse reso possibile a questi ultimi agganciarsi alla procedura entro il prossimo 30 settembre 2015, quale data ultima alla quale poter aderire. Detto approccio consentirebbe di superare diversi imbarazzi, non trascurabili, da parte del soggetto istante che si muova per primo, avendo puntualmente indicato l’identità degli altri soggetti coinvolti e tenuti, in termini di opportunità, all’emersione, salvo cause ostative.

Vi è poi il riquadro concernente le attività estere (sia finanziarie che patrimoniali) per le quali sia stato violato l’adempimento di compilazione del quadro RW, ripartite in colonna black list, black list con accordo per lo scambio di informazioni e non black list. Segue un riquadro certamente rilevante, denominato «nuovi investimenti all’estero»: dovrebbe concernere sia gli investimenti finanziari che patrimoniali, perciò riguardando, di fatto, i nuovi apporti, per periodi di imposta. Vi è poi il riquadro della attività estere fotografate alla data di emersione, decisivo ai fini della graduazione delle riduzioni delle sanzioni. Infine, vi è la colonna concernente i maggiori imponibili (di fonte italiana, ovvero estera), unitamente alle colonne concernenti le eventuali imposte sostitutive da recuperare in funzione della qualificazione giuridica del reddito evaso, l’Irap, l’Iva e le ritenute non operate dal sostituto di imposta residente. È verosimile che, come nella fase sperimentale, sia richiesto di presentare una relazione tecnica del professionista che ricostruisca tutti gli accadimenti, unitamente alla produzione di tutta la documentazione sottesa.

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