Alla cassa per versare l’acconto fiscale sui rendimenti del tfr dei dipendenti. Entro il 16 dicembre, va pagato l’anticipo di tasse dovute dai lavoratori sul «guadagno» (rendimento) del trattamento di fine rapporto. Una tassazione ridotta perché al posto dell’ordinaria Irpef, sui rendimenti, si paga un’imposta sostitutiva di misura pari all’11%. Ma dal prossimo anno è previsto l’incremento al 17% nel ddl Stabilità per il 2015.

– Datori di lavoro interessati. L’appuntamento riguarda tutti i datori di lavoro. In quanto sostituti d’imposta, infatti, sono tenuti all’adempimento che consiste nel determinare l’imposta sostitutiva dovuta dai lavoratori e di versarla all’erario. Restano fuori, pertanto, quei datori di lavoro che non sono anche sostituti di imposta, come per esempio i datori di lavoro di colf e badanti (domestici). Unica deroga opera nei confronti dei sostituti d’imposta che sono diventati tali durante l’anno precedente a quello per il quale è dovuto l’acconto che sono, praticamente, le aziende che hanno fatto le prime assunzioni nel corso di quest’anno. L’Agenzia delle entrate, infatti, ha spiegato che tali sostituti d’imposta possono versare direttamente il saldo dell’imposta sostitutiva, entro la naturale scadenza del 16 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento; e inoltre che possono determinare l’acconto in via presuntiva considerando, cioè, il 90% delle rivalutazioni di tfr che matureranno nello stesso anno. Discorso da ritenersi rinviato all’anno prossimo poiché, con riferimento all’anno durante il quale sono state effettuate le prime assunzioni, manca una rivalutazione del tfr e di conseguenza i sostituti di imposta non devono neppure versare l’imposta sostitutiva dell’11% (perché non c’è nulla da tassare).

– Le imprese con almeno 50 addetti. Per effetto della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), le imprese con più di 49 addetti (almeno 50), a partire dal 1° gennaio 2007 sono costrette a liberarsi del tfr maturando dei propri dipendenti, sia nell’ipotesi in cui i lavoratori abbiano deciso o decidano di aderire alla previdenza integrativa (in tal caso devono versare il tfr a un fondo pensione) sia nell’ipotesi in cui abbiano deciso o decidano di conservare il tfr come retribuzione differita. In quest’ultimo caso, le imprese sono tenute a versare il tfr a un fondo di tesoreria statale gestito dall’Inps. Queste imprese, poiché non gestiscono più il tfr dall’anno 2007 in avanti (hanno subito lo smobilizzo forzoso, come detto) sono tenute ad assolvere al compito del versamento dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazione limitatamente alle quote di tfr accantonate fino al 31 dicembre 2006.

– Due criteri per determinare l’acconto. Per determinare l’acconto da versare (cioè l’imposta sostitutiva dovuta) il datore di lavoro può usare uno dei due criteri previsti dalla legge, a sua scelta. Le due modalità operative sono:

a) il metodo storico, in base al quale l’acconto è calcolato sul 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, tenendo conto anche delle rivalutazioni relativi ai trattamenti di fine rapporto erogati eventualmente nel corso dello stesso anno;

b) il metodo previsionale, in base al quale l’acconto può essere determinato presuntivamente avendo riguardo al 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale si versa l’acconto.

– Il pagamento con F24. Per il versamento dell’imposta sostitutiva (sia in acconto che a saldo) va utilizzato il modello F24. Pertanto, è possibile esercitare, eventualmente, la facoltà di compensazione del debito con crediti vantati a titolo di altre imposte e/o contributi. L’agenzia delle entrate (ris. n. 87/2001), ha provveduto a istituire i codici tributi da utilizzare (si veda tabella).