di Fabrizio Vedana  

 

Le attività oggetto di voluntary disclosure potranno essere trasferite in Italia, in stato membro dell’Unione europea o in altro stato purché aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, oppure rimanere nello stesso stato in cui si trovano.

Lo prevede l’articolo 5-quinquies, comma 4, del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di emersione e rientro dei capitali» definitivamente approvato ieri dal Senato.

Al contribuente che decide di collaborare si aprono, pertanto, quattro possibili alternative:

– trasferire fisicamente in Italia le attività oggetto di voluntary disclosure;

– trasferire le attività in altro stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo;

– lasciare le attività nello stato estero in cui si trovano e detenerle in via diretta;

– lasciare le attività nello stato estero ma intestandole a una fiduciaria italiana che fungerà da sostituto d’imposta.

La scelta di una delle sopra citate opzioni dipenderà da vari fattori tra i quali, oltre alla intrinseca natura del bene (per un immobile non tutte le opzioni sono realizzabili) vi sono la maggiore o minore fiducia nel gestore/sistema finanziario italiano o estero; la maggiore o minore comodità di prelievo e immediata spendibilità del denaro depositato in Italia o all’estero; convenienze di altra natura.

In ragione della scelta che il contribuente effettuerà, diversi saranno anche i soggetti che interverranno nell’ambito dell’operazione di voluntary disclosure.

Se le attività finanziarie verranno trasferite fisicamente in Italia un ruolo centrale verrà assunto dalla banca o dall’intermediario italiano nonché dall’eventuale consulente o promotore finanziario di fiducia del contribuente; se le attività verranno trasferite in Italia ma solo giuridicamente ovvero rimarranno all’estero, assumerà invece un ruolo centrale la società fiduciaria italiana che ne diverrà sostituto d’imposta pur mantenendo la relativa gestione finanziaria in capo alla banca estera; rilevante sarà, infine, il ruolo del professionista allorché le attività, in specie patrimoniali (per esempio immobili), rimarranno all’estero e direttamente intestate al contribuente che dovrà esporle nella sua dichiarazione dei redditi (quadro RW) e versare le relative imposte dovute (Ivie o Ivafe a seconda della natura dei beni).

La tabella sottoriportata da conto dei principali vantaggi e svantaggi derivanti dalla scelta di una delle possibili opzioni.

È bene ricordare che dalla scelta fatta dipenderanno anche e soprattutto i costi della voluntary: il rimpatrio, anche solo giuridico (realizzabile nei termini chiariti dall’Agenzia delle entrate con le circolari 43/E del 10 ottobre 2009, 49/E del 23 novembre 2009, 61/E del 31 maggio 2011 e 38/E del 23 dicembre 2013), consentirà al contribuente di ottenere una riduzione maggiore delle sanzioni.

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