di Antonia Coppola * *Consigliere Odcec di Roma 

 

Si tratta di una rilevante novità, rispetto alla quale occorre fare molta attenzione, schematizzabile in un concetto molto chiaro: coloro che non provvedono alla modifica del massimale delle assicurazioni professionali obbligatorie, imposta dalla nuova norma, non possono apporre il “visto di conformità” sulle dichiarazioni fiscali.

Infatti, il Decreto legislativo n. 175 del 2014, (GU n. 277 del 28 novembre 2014), ha stabilito che i professionisti, che rilasciano il visto di conformità, dovranno adeguare il massimale della loro polizza assicurativa a tre milioni di euro. Nel dettaglio l’articolo 6, comma 2, del citato decreto ha modificato l’articolo 22 del decreto ministeriale n. 164 del 1999 aggiornando da due miliardi di lire a 3 milioni di euro l’importo previsto per il massimale della polizza.

Come è noto, tutte le dichiarazioni dei redditi che contengono compensazioni per crediti Iva superiori all’importo di 15.000 euro, devono essere accompagnate dal visto di conformità apposto dal professionista che ha compilato ed inviato la stessa dichiarazione. Gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte, possono rilasciare il visto di conformità, però, solo se autorizzati alla iscrizione nell’apposito elenco dei soggetti abilitati, per cui è prevista la stipula di una polizza di assicurazione dell’attività professionale.

Al fine di garantire il completo risarcimento ai contribuenti dell’eventuale danno arrecato, la polizza assicurativa deve rispettare il nuovo massimale ed essere tempestivamente comunicata alla competente Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate. Legge e prassi definiscono molto accuratamente le caratteristiche della polizza richiesta, fissando una serie di condizioni che devono essere rispettate. In primo luogo, la copertura assicurativa deve essere riferita alla prestazione dell’assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, senza alcuna limitazione della garanzia ad un solo, specifico modello di dichiarazione. Sul fronte del massimale della polizza, come stabilito dall’art. 22 del D.M. n.164 del 1999, questo deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciate e, comunque, non deve essere inferiore a 3 milioni di euro.

Ancora, le condizioni richieste stabiliscono che la copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti, in quanto non garantiscono la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, salvo il caso in cui la società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire totalmente il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull’assicurato per l’importo rientrante in franchigia.

Infine, la polizza assicurativa deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità della polizza stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo.

C’è la facoltà per il professionista che svolge l’attività nell’ambito di uno studio associato di utilizzare, quale garanzia, la polizza assicurativa stipulata dallo studio medesimo per i rischi professionali, purché la stessa preveda un’autonoma copertura a garanzia dell’attività prestata dai singoli professionisti che intendono presentare la comunicazione ai sensi dell’art. 21 del D.M. citato e rispetti le condizioni sopra richiamate. Anche in questo caso il massimale della polizza assicurativa dovrà essere non inferiore a 3 milioni di euro e, comunque, adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciate dai professionisti associati che hanno inviato la comunicazione. Il professionista che si avvale di una società di servizi può utilizzare la polizza assicurativa stipulata dalla società, a condizione che nella stessa vengano indicate le generalità dei singoli professionisti che intendono avvalersene.