Clausole & clausole

Alcune riflessioni sulle clausole RCI/O
Parte seconda

ASSINEWS 259 – dicembre 2014

 

Act proposto dal governo Renzi … svolte epocali …
Al datore di lavoro nocciono i sofismi contrattuali ed
i grovigli di norme conditi dal burocratese. Allo stesso
modo, il lavoratore colpito da infortunio sul lavoro non
vorrebbe altro che il ristoro dei danni patrimoniali e
non. Come si conciliano in tutto questo le norme del
codice civile ed il d.lgs 81/2008?
E le tutele assicurative? A volte da (ri)vedere …

Nel precedente articolo, abbiamo fatto una panoramica sulle definizioni di lavoratore e datore di lavoro ai sensi del d.lgs 81/2008 (testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) facendo emergere la loro ampiezza in termini di tipologie (lavoratore) e responsabilità (datore di lavoro).

La finalità è stata anche quella di capire come si potrebbero stabilire delle criticità in relazione alle clausole RCI/O presenti nei contratti assicurativi. Queste spesso non elencano esaustivamente ed in modo chiaro le diverse figure professionali ed inoltre, non chiariscono fino in fondo l’ampiezza delle tutele assicurative rispetto alle maggiori pretese dell’infortunato. Ora il nostro compito è quello di analizzare un paio di clausole e su queste fare delle riflessioni. Sottolineiamo (come abbiamo fatto in passato), che si tratta di interpretazioni senza la pretesa di “impersonare” in tutto e per tutto la volontà di coloro che le hanno realizzate.

Gli esempi che seguono sono in qualche modo emblematici. Nel primo esempio si ha un iper dettaglio descrittivo mentre nel secondo, la quasi completa mancanza della disciplina assicurativa.

Premettiamo in ogni caso che né l’iper dettaglio né la sintesi estrema sono garanzia di piena affidabilità rispetto ai contenuti.

Norme contenute nel prodotto della compagnia A

Definizione di addetti: i titolari, i soci e i familiari coadiuvanti dell’assicurato che operano nell’azienda o laboratorio a qualsiasi titolo, i lavoratori dipendenti iscritti a libro paga dell’assicurato, i prestatori di lavoro subordinato ed i lavoratori parasubordinati (es. lavoratori a progetto), i lavoratori somministrati o distaccati da altre aziende (di cui al d.lgs n. 276/2003) di cui si avvale l’assicurato – nel rispetto delle norme di legge – nell’esercizio dell’attività descritta in polizza.

Commento: parlare di “dipendente” (quindi ex art. 2094 c.c.), equivale a “prestatori di lavoro subordinato” (che ex art. 2095 c.c. corrispondono a operai, impiegati, quadri e dirigenti). Questi si contraddistinguono per:
– l’assoggettamento al datore di lavoro, (c.d. “vincolo di subordinazione”);
– una retribuzione fissa e determinata e assenza di rischio in capo al lavoratore;
– osservanza di un determinato orario di lavoro e la continuità nella prestazione della propria attività;
– luogo di lavoro presso le strutture del datore di lavoro, (salvo il “lavoro a domicilio”).

Precisiamo, in tal senso, che tra le definizioni di polizza la compagnia ha ritenuto altresì opportuno inserire la definizione di “lavoratori subordinati” (che rispecchia in linea di principio quanto anzidetto).

Per il lavoratore “somministrato”, gli oneri contributivi sono a carico del somministratore. Questi non sono dipendenti, occorre dunque una specifica estensione per ricomprenderli come infortuni subiti (ma sono coperti i danni che questi possono fare a terzi).

I lavoratori “distaccati da altre aziende” non sono considerati dipendenti e neppure terzi (perché prendono parte all’attività). Occorre dunque una specifica estensione per ricomprenderli come infortuni subiti.

Definizione di prestatori di lavoro (in cui la compagnia aggiunge “dipendente”): le persone che hanno con l’assicurato un rapporto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti iscritti a libro paga e matricola.

Commento: gli “apprendisti iscritti a libro paga e matricola” sono considerati dipendenti e quindi rientrerebbero nella clausola RCO.

Clausola RCO: la compagnia in questione, suddivide la norma a seconda delle tipologie di Lavoratori coinvolti. In particolare:

RC verso i prestatori di lavoro soggetti all’obbligo di assicurazione INAIL

… si obbliga a tenere indenne l’assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell’assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare … quale civilmente responsabile anche in relazione al d.lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni:
1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti (compresi dirigenti) o a questi equiparati in quanto assicurati INAIL addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione, anche sulla base di quanto regolato dal d.lgs. n. 38/2000;
2) ai sensi del codice civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del d.lgs n. 38/2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte o per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanente obiettivamente valutabile.

Rimane comunque a carico … per ogni infortunato una franchigia di euro …

omissis (riferimento a rivalsa INPS legge 222 del 12/6/84)

Agli effetti della R.C.O. limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai prestatori di lavoro subordinato dipendenti dell’assicurato.

Non costituisce motivo di decadenza dell’assicurazione la mancata assicurazione presso l’INAIL di parte dei prestatori di lavoro soggetti all’obbligo assicurativo INAIL per inesatta interpretazione delle norme vigenti.

Commento: la prima cosa da rilevare è che la garanzia fa riferimento ai “prestatori di lavoro” e dunque, la definizione di “addetti” (molto più ampia in termini di figure lavorative considerate) è valida solo ai fini della garanzia RCT e non per la RCO.

Pertanto, in base alla definizione di “prestatori di lavoro”, la garanzia è a tutela dei soli “dipendenti” ex art. 2094 ed apprendisti.

Altri aspetti:
1) far valere la garanzia in relazione alle sole “attività per le quali è prestata l’assicurazione”, comporta che l’infortunio legato da attività non menzionate non è coperto, tanto quanto per la garanzia RCT (spesso in normativa, anziché fare un riferimento generico ad attività complementari e sussidiarie si elencano puntualmente le prestazioni. Il che significa che, salvo patto contrario, se tale elenco non è esaustivo si potrebbero determinare scoperture).
2) Indicare “… dalle quali sia derivata un’invalidità permanente obiettivamente valutabile” non specifica a quale grado di menomazioni si fa riferimento che si suppone quindi comprendere le lesioni sia di lieve entità (micro permanenti da 1 a 9 punti di invalidità) sia di grave entità (da 10 a 100 punti).
3) indicando “… Agli effetti della R.C.O. limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai prestatori di lavoro subordinato dipendenti dell’assicurato” comporta il non considerare, ad esempio, gli associati in partecipazione (benché familiari dell’assicurato). Inoltre, restano esclusi dalla garanzia importanti voci di danno come:
– l’indennizzo per danno biologico differenziale;
– l’indennizzo per danno morale;
– l’indennizzo per danni patrimoniali eccedenti la rivalsa INAIL/INPS;
– la rivalsa INPS;
4) manca la figura del “Tirocinante” inserita a pieno titolo tra le figure soggette ad INAIL (la direzione centrale rischi della Direzione generale dell’Inail, con circolare n. 16 del 4 marzo scorso, ha fornito indicazioni sull’obbligo assicurativo dei tirocinanti).
5) Mancano i soggetti che prestano occasionalmente attività di tipo accessorio (lavoro occasionale accessorio). Tali soggetti già contemplati nel d.lgs 38/2000, sono iscritti INAIL e INPS.
6) è presente la clausola “buona fede INAIL” (… Non costituisce motivo di decadenza dell’assicurazione … per inesatta interpretazione delle norme vigenti …) in una forma piuttosto sfavorevole per l’assicurato (bisogna considerare che esistono anche altre situazioni, quali: termini lasciati scadere per dimenticanza, straordinari non registrati, ecc.).

Estensione della garanzia RCO ai prestatori di lavoro non soggetti ad obbligo di assicurazione INAIL

… si obbliga a tenere indenne … quale civilmente responsabile ai sensi del codice civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del … e del … (D.P.R. 1124 e d.lgs 38/2000), cagionati ai prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti nonché ai lavoratori para-subordinati, non soggetti all’obbligo di assicurazione INAIL addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione … omissis (come clausola precedente compresa applicazione franchigia).

Commento: la norma non è chiara. La compagnia, mediante specifica definizione di polizza, individua nei lavoratori para- subordinati i c.d. co.co.co. (lavoro a progetto). Questi sono soggetti a iscrizione INPS (gestione separata) ed INAIL. E dunque? A quali figure lavorative è dedicata l’estensione di garanzia?

Estensione della garanzia RCO ai lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione ai sensi del d.lgs 10/09/2003 n. 276

… si obbliga a tenere indenne … quale civilmente responsabile ai sensi del codice civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del … e del … (D.P.R. 1124 e d.lgs 38/2000), cagionati ai prestatori di lavoro distaccati da altre aziende o somministrati per morte … omissis (come clausola precedente compresa applicazione franchigia).

La presente estensione di garanzia vale anche per le eventuali azioni di rivalsa esperite dall’impresa fornitrice o distaccante o dall’INAIL ai sensi del codice civile.

Commento: la clausola ci sembra ben fatta, in quanto, i lavoratori ricevuti in distacco non sono considerati né dipendenti, né terzi, poiché partecipano manualmente all’attività descritta in polizza.

Stessa cosa per i lavoratori somministrati, in quanto l’utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni ad essi arrecati dal prestatore di lavoro nell’esercizio delle sue mansioni.

Articolo estensione al novero dei terzi

A parziale deroga dell’articolo Persone non considerate terzi, sono considerati terzi … limitatamente alle lesioni corporali, escluse le malattie professionali:
1) titolari e dipendenti di aziende che possono trovarsi nell’ambito dell’azienda o laboratorio per eseguire lavori di manutenzione, riparazio ne, collaudo di attrezzature ed impianti, pulizia, consegna, prelievo e rifornimento comprese operazioni di carico/scarico;
2) i liberi professionisti, agenti, rappresentanti che abbiano rapporti con l’assicurato e frequentino l’azienda o laboratorio per ragione del loro incarico;
3) titolari e dipendenti di ditte o enti incaricati di svolgere accertamenti e/o controlli;
4) i subappaltatori e loro dipendenti, per gli infortuni subiti in occasione dell’esecuzione di lavori per conto dell’assicurato, purché tali lavori non siano superiori al x% del fatturato annuo dell’azienda assicurata (questi ultimi, solo per lesioni gravi o gravissime ex art. 583 C.P. e nel limite del 50% del massimale).

Commento: la clausola fa riferimento alle lesioni corporali, ma non al caso morte.

Inoltre, non contempla i dipendenti di altre aziende che occasionalmente prendono parte alle attività complementari neppure per lesioni gravi o gravissime o caso morte ex art. 583 C.P. Diversamente, sono compresi i subappaltatori e loro dipendenti, purché il fatturato ad essi riconducibile non superi una certa soglia (difficile da ricordare per l’assicurato una volta stipulato il contratto).

Norme contenute nel prodotto della compagnia B

Definizione di addetti: titolari, soci, familiari coadiuvanti (anche se non dipendenti), associati in partecipazione, dipendenti (compresi gli apprendisti) e tutti coloro che prestano la loro attività in base alle normative vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro, compresi stagisti e tirocinanti.

Definizione di prestatori di lavoro: il lavoratore con contratto di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094 del codice civile compresi stagisti e tirocinanti.

Clausola RCO: non prevista.

La particolarità di questo prodotto è quella di non contemplare l’intera disciplina della RCO, pertanto, occorre fare riferimento alle norme contenute nella garanzia RCT che riporta il riferimento agli infortuni subiti dai Prestatori di lavoro come di seguito indicato:

“… La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi per:

– morte, lesioni personali,

– … Omissis

L’assicurazione comprende anche la responsabilità civile del Contraente/Assicurato per morte o lesioni dei prestatori di lavoro da infortunio sul lavoro mentre svolgono la loro attività per conto del Contraente …” (garanzia prestata fino al x% del massimale RCT con una franchigia fissa in euro).

Articolo estensione al novero dei terzi:
Non previsto

Commento:come nel caso della clausola della compagnia A, la garanzia fa riferimento ai “prestatori di lavoro” e dunque, la definizione di “addetti” (molto più ampia in termini di figure lavorative considerate) è valida solo ai fini della garanzia RCT e non per la RCO. Pertanto, in base alla definizione di “prestatori di lavoro”, la garanzia è a tutela dei soli “dipendenti” ex art. 2094 oltre a stagisti e tirocinanti.

Altri aspetti:
1) in virtù di quanto sopra, non sembrano essere contemplate in garanzia le seguenti figure: soci, familiari coadiuvanti (anche se non dipendenti), associati in partecipazione, soggetti che prestano occasionalmente attività di tipo accessorio (lavoro occasionale accessorio), i lavoratori para – subordinati, lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione ai sensi del d.lgs 10/09/2003 n. 276;
2) non è prevista una estensione al novero dei terzi e dunque, soggetti come subappaltatori e loro dipendenti, persone che prendono occasionalmente parte all’attività, manutentori di impianti dell’assicurato, ecc., non parrebbero compresi, nemmeno in caso di lesioni gravi o gravissime o caso morte.

Commenti conclusivi

Rammentiamo ai nostri affezionati lettori che si tratta sempre e comunque di pareri interpretativi.

E tuttavia, proprio perché clausole di una simile portata si prestano potenzialmente a numerose ipotesi interpretative, ci sembra doveroso auspicare ancora una volta ad una maggiore linearità e chiarezza espositiva. Vero è che la materia è complessa e in questo caso, “l’uomo della strada” avrebbe comunque poche speranze di consapevolizzarsi appieno della bontà delle clausole che trattano simili argomenti (per cui confidiamo quantomeno nella risolutezza del giudice).

Ricordiamoci che nel mondo del lavoro si determinano spesso delle vere e proprie “catene” di responsabilità: produzione, vendita, intermediazione, committenza, subappalto… In tutto questo la linea di confine è molto labile ed a volte si determinano sovrapposizioni o veri e propri vuoti di copertura. E spesso anche taluni principi ritenuti indissolubili presentano diverse sfaccettature. Un esempio?

Cassazione penale, sentenza 25/10/2011, n. 38704

L’antefatto: la morte di un motociclista a causa del dissestamento del piano viabile, caratterizzato da evidenti e plurimi sconnessioni ed avvallamenti determinati da un difetto di manutenzione della strada.

Scatta un procedimento penale che vede condannare il legale rappresentante della società incaricata dal comune, a mezzo di contratto di appalto, di provvedere alla manutenzione della strada: la Cassazione, ha annullato senza rinvio la sentenza che aveva condannato anche il comune quale responsabile civile.

Nel contratto di appalto, dovrebbe essere esclusa la responsabilità civile del committente per un fatto addebitabile all’appaltatore. Ci sono però delle eccezioni. Di norma, vale il principio di autonomia dell’appaltatore che esonera il committente quale “responsabile civile’’, in quanto l’appaltatore è responsabile dei danni a terzi dall’esecuzione dell’opera o del servizio oggetto del contratto, in ragione dell’”autonomia” con cui questi esplica la sua attività, obbligandosi verso il committente a portargli il risultato della sua opera.

Potrebbe però stabilirsi la culpa in eligendo a seguito di affidamento dell’esecuzione dell’opera a chi palesemente difetta delle capacità o dei mezzi tecnici indispensabili. Ciò avviene nel caso in cui l’appaltatore, a seguito delle ingerenze del committente, si riveli di fatto nudus minister di quest’ultimo, per aver proceduto a dare esecuzione al contratto non impiegando l’autonomia imprenditoriale ed agendo quindi, al pari di un lavoratore subordinato, quale mero esecutore di ordini. Questo, lo sappiamo, avviene in molti casi. In particolare nel mondo dell’edilizia, costituito per la maggiore da appaltatori intorno ai quali orbitano piccole imprese artigiane con partita iva, che nella sostanza sono in subordine all’appaltatore, ma poi, formalmente, ricevono “pezzi” di commesse dall’appaltatore stesso, per meglio distribuire fatturati con l’obiettivo di pagare meno tasse.