Per gli amministratori, che hanno compiuto negli ultimi due periodi d’imposta precedenti alla messa in liquidazione, operazioni liquidative o hanno occultato attività della società, può scattare la responsabilità tributaria.

Così il comma 4, del novellato art. 36, del dpr 602/1973, che estende anche ai componenti dell’organo amministrativo le responsabilità di natura tributaria, prescritte per i liquidatori e i soci.

La responsabilità, anche in questo caso, è accertata dall’ufficio delle imposte con atto motivato, da notificare ai sensi dell’art. 60, dpr 600/1973.

Di conseguenza, nell’ipotesi in cui l’amministratore (e naturalmente il liquidatore) riceva un provvedimento dall’Agenzia delle entrate, si rende necessario verificare la validità dell’atto impositivo, alla luce della normativa vigente e della relativa interpretazione.

Preliminarmente, si rende necessario verificare se l’ufficio territoriale ha, nel proprio atto, indicato la necessaria motivazione e, nel caso in cui fosse notificato un atto sanzionatorio in forza del cosiddetto «principio di personalità», è opportuno quanto fondamentale, verificare se e in quale misura l’amministratore sia stato identificato quale autore materiale della violazione commessa; peraltro, in presenza di una società di capitali è previsto che la sanzione sia posta a carico del soggetto collettivo, ai sensi dell’art. 7, dl 269/2003.

È necessario, inoltre, che l’ufficio territoriale indichi gli elementi e le ragioni secondo cui le operazioni liquidatorie compiute abbiano avvantaggiato gli altri creditori.

Con riferimento alla responsabilità dei soci dei soggetti Ires, è lo stesso art. 36, dpr 602/1973 che ritiene responsabili anche i soci e/o gli associati che hanno ricevuto in assegnazione beni appartenuti alla società nel corso degli ultimi due periodi d’imposta, pur restando a carico dell’ente impositore, anche in questo caso, l’onere probatorio.

Dopo le recenti modifiche, il valore del denaro e dei beni assegnati si presume attribuito proporzionalmente alla quota di capitale posseduta dal socio e/o associato, fatta salva la «prova contraria».

Posto quanto sopra, si devono ritenere responsabili i soci ai quali siano stati distribuiti beni sociali o denaro nei due anni antecedenti alla liquidazione o ai quali siano stati assegnati beni sociali durante la fase liquidativa, tenendo conto che risulta rilevante la distribuzione di denaro eseguita durante la fase di liquidazione.