In presenza di un’auto posta di traverso sulla sede stradale, già fonte di pericolo per gli utenti della strada, non costituisce fattore interferente eccezionale (o addizione anomala e atipica) – perciò capace di recidere il nesso eziologico con la prima condotta – il comportamento colposo di altro utente della strada che impatti contro l’autovettura procurando la morte del proprio passeggero.

Cassazione penale sez. IV, 02/07/2014 n. 41777