Pagina a cura di Cinzia De Stefanis  

 

Dal 1° gennaio 2015 rafforzati gli obblighi di formazione professionale per gli intermediari assicurativi (agenti, broker assicurativi, intermediari finanziari, banche, poste e dipendenti). Quattro saranno le aree tematiche (giuridica, tecnica, amministrativo-gestionale e informatica) suddivise in moduli, che costituiranno il «pacchetto base» della formazione iniziale e degli approfondimenti mirati da sviluppare in sede di aggiornamento degli intermediari assicurativi. Con percorsi formativi integrativi in relazione alle caratteristiche soggettive degli intermediari e ai connotati oggettivi dell’attività svolta (collocamento a distanza, riassicurazione, collocazione di forme pensionistiche complementari e gestione sinistri). L’obbligo di aggiornamento sarà riferito all’anno solare (dal 1° gennaio dell’anno successivo all’iscrizione o all’inizio dell’attività), al fine di allineare le diverse scadenze, con semplificazione dell’attività di programmazione dei corsi. Tutto questo lo prevede il regolamento Ivass del 2 dicembre 2014 n. 6 sui requisiti professionali degli intermediari assicurativi e riassicurativi attuativo dell’art. 22, comma 9, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 (cosiddetto decreto crescita bis), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 2014. Nello specifico i destinatari degli obblighi formativi saranno gli agenti e brokers limitatamente all’aggiornamento periodico, i produttori diretti di imprese e collaboratori di intermediari di «primo livello» , ovvero di agenti, broker quali banche, intermediari finanziari, Sim, poste italiane. Saranno soggetti alla formazione tutti i soggetti, dipendenti e collaboratori operanti all’interno dei locali dell’intermediario assicurativo, addetti dei call center dell’impresa e degli intermediari, che, pur non avendo obbligo di iscrizione nel registro, sono tenuti a effettuare sia la formazione prima dell’avvio dell’attività, sia l’aggiornamento periodico. Rispetto al quadro normativo preesistente (regolamento Isvap n. 5/2006), il regolamento individua un trade off tra contenuti maggiormente prescrittivi a presidio della rigorosità ed effettività del percorso formativo, conservazione di opportuni spazi di autonomia per i vigilati, nuove forme di flessibilità organizzativa in ottica di contenimento dei costi e adattamento alle diverse realtà intermediatizie presenti nel mercato.

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