Il legislatore e l’authority di settore sono intervenuti a più riprese per assicurare un corretto comportamento di compagnie assicurative e intermediari nel delicato comparto dei  prodotti assicurativi a protezione del credito, quale requisito indispensabile per il funzionamento del mercato assicurativo. Esso deve, prima di tutto, estrinsecarsi nella verifica  delle effettive necessità del consumatore al fine di evitare, tra l’altro, reclami e contenziosi.

L’attività ispettiva effettuata dall’Istituto presso alcuni intermediari assicurativi iscritti alla  sezione D del RUI ha messo in luce prassi diffuse di collocamento delle coperture assicurative abbinate a mutui, prestiti e finanziamenti non accompagnato da valutazioni dell’adeguatezza del contratto offerto in adempimento dell’obbligo previsto dall’art. 52 del regolamento Isvap n. 5/2006.

L’omissione sarebbe giustificata dal tenore dell’art. 56 del citato regolamento, che esenterebbe detti intermediari, quando assumono la veste di contraenti di contratti assicurativi in forma collettiva, dall’obbligo di acquisire le informazioni necessarie alla valutazione di adeguatezza dei contratti assicurativi offerti ai singoli clienti da essi finanziati.

Con una lettera circolare l’IVASS richiama i soggetti interessati sull’incongruenza di tale interpretazione con il disposto dell’art. 3, comma 3, dello stesso regolamento, che fa rientrare nel perimetro dell’intermediazione assicurativa “la stipulazione di contratti o convenzioni assicurative in forma collettiva per conto di singoli assicurati, qualora questi ultimi sostengano, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, l’onere economico connesso al pagamento dei premi e il soggetto che stipula il contratto o la convenzione percepisca un compenso”.

Ne consegue che chiunque assuma la veste di intermediario/“contraente interessato” ai sensi della norma testé citata, non può sottrarsi a tutte le altre disposizioni in materia di esercizio dell’intermediazione assicurativa, in primis, al dovere di correttezza, buona fede e trasparenza nei confronti degli assicurati/consumatori. In sostanza, i richiamati principi di correttezza, buona fede e trasparenza, anche nelle assicurazioni in questione, non possono mutare fisionomia e connotazione, a seconda della formula contrattuale (individuale o collettiva), attraverso la quale il contratto stesso viene stipulato.

L’IVASS chiede pertanto alle imprese di sensibilizzare gli intermediari ad effettuare le prescritte verifiche di adeguatezza dei contratti, di individuare più efficaci azioni di enforcement dei presidi sull’operato della rete di vendita affinché gli intermediari si attengano a condotte che, anche sul piano sostanziale, tengano conto dei su elencati principi. A tal fine, dovranno essere previste idonee procedure di monitoraggio delle

prassi commerciali e della modulistica contrattuale, anche ricorrendo a specifiche azioni mirate ad individuare comportamenti non conformi alle disposizioni di tutela del consumatore.